Obblighi formazione Medico competente dipendente

Interpello n. 13/2015 con risposta del 29 dicembre 2015

 
Il medico competente dipendente di una azienda esercitante nella stessa, è esonerato dall'obbligo di formazione previsto per i lavoratori dal d. lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, in considerazione del fatto che lo stesso suo ruolo gli impone altri analoghi vincoli per quanto concerne l’”educazione continua in medicina” (ECM) ai sensi dell’art. 38 dello stesso D. lgs. 81/2008.
 
Infatti, in data 29 dicembre 2015, la Commissione per gli Interpelli si è pronunciata in tal senso rispondendo al quesito Prot. 37/0022873/MA007.A001.1471 formulato dall’INPS.
 
Tale risposta è in linea con l’articolo 37 del D. lgs. 81/2008  il quale – a seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto del Fare – prevede, al comma 14-bis, apposite indicazioni per sottrarre i soggetti coinvolti ad eventuali sovrapposizioni dei contenuti dei percorsi formativi.
Anche in questo caso trova conferma la tendenza degli ultimi anni, nei quali il legislatore sta promuovendo sempre più la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina attinente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
 
Per quanto riguarda nello specifico gli aspetti relativi agli obblighi formativi, i suddetti scopi di semplificazione e razionalizzazione vengono perseguiti dunque svincolando l’azienda dall'obbligo di prevedere ulteriori attività formative dedicate al medico competente, seppur dipendente, che è già tenuto, per obblighi inerenti la sua professione, a possedere i fondamenti nozionistici e procedurali impartiti dalla formazione dedicata ai lavoratori.
 
È possibile scaricare il testo integrale della risposta all'interpello n. 13/2015 cliccando questo link .
 
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12/01/2016

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