Nuovo Regolamento rifiuti RAEE

Decreto Ministero Ambiente n° 121/2016

 

AmbienteI rifiuti di natura elettrica ed elettronica hanno visto nell'ultimo decennio un incremento di notevole dimensioni dovuto proprio allo sviluppo di diversi apparecchi di utilizzo quotidiano che la tecnologia, anche a basso costo, ha messo a disposizione non solo nel mondo del lavoro ma anche per il tempo libero e per la casa.

Il loro smaltimento però, terminato il ciclo vitale, è diventato negli anni un vero e proprio problema sia per il numero degli apparecchi immessi sul mercato sia per la complessità nella raccolta e nello smaltimento.

Per cercare di semplificare le operazioni che riguardano il ritiro e il successivo smaltimento il Ministero dell’Ambiente ha emanato il Regolamento 121/2016, che entrerà in vigore il 22 luglio c.m., che disciplina e regolamenta oltre al campo d’applicazione anche le attività di ritiro, trasporto e raccolta presso i distributori dei rifiuti aventi piccole dimensioni.

Il Regolamento è composto da 8 articoli e 2 allegati e secondo quanto stabilito dall’art. 2 dello stesso, si applicherà:

- ai distributori avente superficie di vendita al dettaglio di 400 mq con obbligo di ritiro ai sensi dell’art. 11 comma 3 D.Lgs 14/03/2014 n° 49;

- ai distributori avente superficie inferiore ai 400 mq che pur non avendo l’obbligo, intendono effettuare ugualmente il ritiro di dette apparecchiature con piccole dimensioni e provenienti dai nuclei domestici;

- ai distributori che effettuano le vendite a distanza disciplinate dall’art. 22 comma 2 del D.Lgs 14/03/2014 n°49, che pur non essendo obbligati ne intendano effettuare il ritiro.

Dal presente Regolamento e dalla sua applicabilità sono esclusi i RAEE professionali, quelli cioè di piccolissime dimensioni nel caso in cui il rifiuto stesso sia stato privato dei suoi componenti essenziali, o se gli stessi rappresentino un rischio per la sicurezza e la salute del personale addetto alla raccolta per motivi di contaminazione.

Per approfondimenti consultate il testo integrale del Regolamento 121/2016

Visita la nostra pagina dedicata all'Ambiente nella sezione Q.S.A.

19/07/2016

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