Nuovo Decreto rifiuti metalli ferrosi e non ferrosi non pericolosi

Il Ministero dell’Ambiente definisce le modalità semplificate di raccolta e trasporto

 

 Il Decreto del 1 febbraio 2018 redatto dal Ministero dell'Ambiente definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di metalli ferrosi e non ferrosi, definiti non pericolosi.

La Legge n.124/2017 sulla concorrenza, dello scorso agosto, definisce all'art. 1 del comma 124 i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto che saranno dunque tenuti al rispetto del Decreto; oltre ai suddetti soggetti il Decreto sarà applicabile anche agli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali.

Ad oggi il nuovo Decreto definisce un nuovo modello e nuove modalità semplificate di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, nel caso specifico di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, e nuove modalità semplificate di tenuta dei registri di carico e scarico.


Al suddetto Decreto vi è in allegato un apposito formulario di identificazione definito semplificato, il quale, dovrà accompagnare ogni raccolta presso più produttori-detentori e sul quale andranno annotati dati relativi ai diversi prelievi in ordine cronologico.
In base al comma 3, il trasportatore emette 4 copie del formulario ove dovrà indicare le informazioni sulle caratteristiche specifiche e quantitative del rifiuto ferroso e non trasportato ed inoltre:

  • nominativo,
  • codice fiscale,
  • indirizzo del produttore o detentore,
  • data,
  • firma.

Una copia resterà all'ultimo produttore-detentore e le altre tre vengono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono poi controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Ciò che è cambiato notevolmente è l’obbligo di tenuta del registro carico-scarico, esso potrà infatti essere sostituito dalla conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.
Vi è comunque da ricordare che l'attività di raccolta dovrà in ogni caso concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

Vi è inoltre indicato che le associazioni di volontariato o gli enti religiosi che vogliono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale (attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, che non superi le cento tonnellate annue complessive) dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi non pericolosi con provenienza urbana dovranno operare con i comuni territoriali che ne sono competenti e dovranno iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali.

L’Albo nazionale gestori ambientali, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, dovrà disciplinare le “modalità semplificate d’iscrizione” per la raccolta e trasporto dei rifiuti metallici, previste dalla Legge n.124/2017 all’art. 1 comma 124.

13/02/2018

Tutte le news

Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!

Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'