Nuovi limiti HED sicurezza alimentare per bisfenolo BPA

Novità per materiali verniciati, rivestiti e oggetti in plastica a contatto con alimenti


 Con il Regolamento 2018/213 del 12 febbraio 2018 si ha un nuovo provvedimento in materia di sicurezza alimentare; si ha l’inserimento di nuove regole per i materiali a contatto coi prodotti alimentari, più precisamente per i materiali e gli oggetti verniciati-rivestiti e per gli oggetti in plastica.

Il Decreto fa riferimento alla sostanza bisfenolo A (BPA), utilizzata nelle vernici e nei rivestimenti alimentari, che ha la capacità di migrare nei prodotti alimentari dal materiale o dall’oggetto con cui è in contatto, causando in tal modo nei consumatori l’esposizione al BPA.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare già l’11 dicembre 2014 aveva rilasciato parere scientifico sulla base degli studi di settore condotti sui roditori; ad oggi ha osservato la necessità di aggiornare la valutazione dell’esposizione alla sostanza stabilendo che la dose equivalente per l'uomo (human equivalent dose - HED) è di 609 μg/kg di peso corporeo al giorno; in tal modo, in via temporanea, l’HED è stata usata come punto di riferimento per stabilire un valore guida per definirne un limite di migrazione specifica (LMS) basato su considerazioni sanitarie per il BPA.

La Commissione, nell’attuale situazione d’incertezza scientifica, ha potuto così adottare misure preventive in relazione all’uso del BPA sulla base del principio di precauzione; in attesa degli esiti previsti di uno studio sulla tossicità a lungo termine del BPA nei roditori effettuato dall'NTP/FDA (National Toxicology Program/Food and Drug Administration), il programma tossicologico nazionale dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti d'America, essa ha stabilito che a decorrere dal 6 settembre 2018 la migrazione nei o sui prodotti alimentari di BPA, migrati da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti, non dovrà superare un limite di migrazione specifica di 0,05 mg di BPA per kg di prodotto alimentare, al fine di garantire che l'esposizione alla sostanza sia inferiore alla t-DGT e che quindi non costituisca un pericolo per la salute.

Si definisce inoltre che il BPA non dovrebbe essere in alcun modo usato per la fabbricazione di tazze o bottiglie in policarbonato destinate alle fasce minori maggiormente a rischio quali lattanti e bambini nella prima infanzia, come definito nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si precisa inoltre che per i materiali e gli oggetti immessi legalmente sul mercato prima della data prefissata potranno rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

Su quanto enunciato dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 (che stabilisce una dichiarazione scritta attestante la conformità alle norme che debba corredare materiali e oggetti ai quali si debbano applicare misure specifiche) l'operatore economico responsabile, in caso di produzione di materiali o oggetti verniciati o rivestiti, dovrebbe documentare la conformità alle norme applicabili in una dichiarazione scritta di conformità resa disponibile ai clienti. Vi si precisa inoltre che nel caso in cui l’Autorità Competente nazionale ne faccia richiesta, l’operatore economico responsabile sarà tenuto a mettere a disposizione, nell’arco di dieci giorni, la documentazione giustificativa comprovante la conformità con la dichiarazione (condizioni e risultati delle prove, calcoli, altre analisi e prove della sicurezza).

Si ha infine la contestuale modifica dell’elenco di sostanze autorizzate, allegato I al regolamento (UE) n. 10/2011, riguardante materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

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15/02/2018

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