Nuove norme tecniche prevenzione incendi attività commerciali

Modifiche decreto 3 agosto 2015 attuabili per attività di commercio vendita ed esposizione beni maggiori di 400mq

 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2018 il decreto del 23 novembre 2018 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015".

Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi si possono applicare ad attività commerciali, facendo riferimento all'Allegato I, già esistenti o di nuova realizzazione.

La regola tecnica verticale reca disposizioni per la prevenzione incendi riguardo attività di commercio con una o più aree di vendita che sono comunicanti, dov'è prevista vendita ed esposizione dei prodotti.

Le attività in oggetto hanno superficie lorda maggiore di 400 mq comprensi:
  • depositi,
  • servizi,
  • spazi comuni al coperto.

Le nuove norme tecniche possono essere applicate in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi indicate nel decreto "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq", del Ministro dell'interno, in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010.Nell'Allegato I , oltre a scopo e campo di applicazione sopra descritto, troviamo: 
  • definizione e classificazione attività commerciali,
  • profili di rischio,
  • strategie antincendio,
  • reazione e resistenza al fuoco,
  • compartimentazione,
  • esodo,
  • gestione sicurezza antincendio,
  • controllo incendio,
  • rivelazione e allarme,
  • controllo fumi e calore,
  • operatività antincendio,
  • sicurezza impianti tecnologici.

GMT Consulting offre pieno supporto per la sicurezza antincendio, tra i ns servizi consulenza per Progetti Prevenzione Incendi e corsi di Formazione Prevenzione incendi DM 10/3/98 .

13/12/2018

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