Modifiche agli allegati 3A e 3B del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Introdotte nuove modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B

 

In data 8/08/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°184 il Decreto 12/07/2016 del Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che riporta le modifiche introdotte al Testo Unico 81/08 e s.m.i., relative all'allegato 3A, che disciplina i contenuti della cartella sanitaria e di rischio, e all’allegato 3B che descrive invece i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni inerenti ai dati sanitari e di rischio per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Le modifiche più significative all’allegato 3A riguardano l’eliminazione della firma del lavoratore sul certificato di idoneità rilasciato dal medico, a prescindere dall'esito della visita. Tale provvedimento fortemente voluto dai medici competenti, ha la finalità di semplificare le attività di routine svolte dal servizio di medicina del lavoro.

Per quanto riguarda l’allegato 3B invece, l’articolo 4 comma 1 chiarisce le modalità di invio e di comunicazione degli allegati che dovrà avvenire esclusivamente per via telematica all'interno della sola piattaforma INAIL messa a disposizione.

Il nuovo allegato 3B porta con se alcuni cambiamenti che vanno dalle definizioni sui rischi lavorativi in relazione alla sorveglianza sanitaria, all’attività del medico competente per finire con i giudizi di idoneità lavorativa.

Ricordiamo infine che le modifiche sono già valide in quanto il Decreto è attivo dal 9/08/2016.

Per approfondimenti leggete il testo integrale al seguente link.

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08/09/2016

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