Modificato il campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08

Modifiche al T.U. Sicurezza con la Legge Europea 29/7/2015 n. 115


E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 178 il 3/8/2015 La Legge 29 luglio 2015, n. 115 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea” (Legge europea 2014). La norma è entrata in vigore il 18 agosto 2015 e con essa sono stati emanati 29 articoli utili per adeguare il nostro ordinamento alla normativa europea, in vari settori.
Questo nuovo intervento normativo, che interessa anche la sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, “risolve”, modificando il T.U. Salute e Sicurezza, i problemi definiti dall'infrazione rilevata dalla Commissione Europea, caso EU Pilot 6155/14/EMPL, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs 81/08 in materia di cantieri temporanei e mobili.
 
Per poter comprendere al meglio l'excursus che ha portato alla procedura di infrazione il nostro Paese fino all'attuale modifica del T.U. 81/08, bisogna partire da un provvedimento introdotto dal Decreto Legge 69/2013, così detto “Decreto del Fare” che aveva modificato il comma 2 dell'art. 88 aggiungendo una lettera, la g-bis, secondo la quale la tutela delle disposizioni del comma 1 stesso articolo non andrebbero applicate “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”.
 
Secondo la “denuncia” alla Commissione operata da un RLS toscano, le modifiche del Decreto del Fare, almeno per questo articolo di riferimento, rischiavano di tagliare fuori molte attività che di fatto rientravano nel campo di applicazione della norma, nella sua ratio e formulazione originaria, rischiando così, sempre secondo il denunciante, di compromettere la sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti in questo specifico campo d'applicazione.
Dopo l'intervento della Commissione Europea di Bruxelles in seguito alla richiesta da parte dell'RLS, in data 18/08/2015 viene apportata con la Legge 115 del 29/07/2015 la modifica al T.U. 81/08, art. 88, c. 2, lettera g-bis) recante la seguente frase: “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X”.
La nuova formulazione dovrebbe aver rimosso la non conformità, ritornando al testo precedente alle modifiche del D.L. 21/06/2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.
 
 
08/09/2015

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