Modifica regime importazione prodotti biologici extra Unione Europea

Variazione del Regolamento 1235/2008 per importazioni in UE da produzione biologica estera


 Per i paesi extra Unione Europea, con produzione e misure di controllo agricoltura biologica riconosciuti come equivalenti a quelli contenuti nel regolamento 834/2007 (produzione biologica disciplinata a livello UE), si fa riferimento al regolamento 1235/2008.

Nell’allegato III del suddetto regolamento vi sono le modalità di applicazione del regolamento 834/2007 per il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi esteri.

I prodotti biologici extra UE possono essere inseriti nel nostro mercato solo se sono preventivamente coperti da un certificato di ispezione rilasciato da uno degli organismi quali: autorità competenti, autorità di controllo, organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un’autorità o un organismo di controllo riconosciuti.

La Commissione Europea ha elaborato il “Trade Control and Expert System”, ossia un modulo integrato nel sistema informatico veterinario integrato TRACES, per un sistema di certificazione elettronica per le importazioni dei prodotti biologici da parte di paesi extra unione europea.

In data 19 marzo 2019, la Commissione Europea ha modificato il regolamento 1235/2008, sulle modalità di applicazione del regolamento 834/2007 per il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi esteri.

Le modifiche sono state indette per migliorare il funzionamento del sistema di certificazione elettronica sopra descritto mediante l’utilizzo del sigillo elettronico qualificato in TRACES per la vidimazione dei certificati di ispezione (con il regolamento di esecuzione 2019/446).

Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal 9 aprile 2019, dispone che “l’originale del certificato di ispezione è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) n. 910/2014”.
Altre modifiche sono state per l’allegato III, rispetto ai paesi Australia e Cile, e all’allegato IV del suddetto regolamento.

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21/03/2019

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