Modifica all'allegato XVII del REACH 27 marzo 2014

Regolamento (UE) N. 317/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006


Modifiche al REACH marzo 2014Pubblicato il Regolamento della Commissione Europea che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18/12/06, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (meglio noto con l'acronimo REACH), e istitutivo dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche.

Il Reg. CE n. 1907/2006, vieta la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B, o di miscele contenenti le stesse in concentrazioni superiori ai limiti indicati. Tali sostanze sono elencate nelle appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII.
Al fine di aggiornare o includere una serie di nuove classificazioni armonizzate di sostanze CMR secondo il progresso tecnico e scientifico, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio è  stato modificato dai regolamenti (UE) n. 618/2012 e (UE) n. 944/2013 della Commissione.
Il regolamento (UE) n. 618/2012 ha stabilito infatti una nuova classificazione armonizzata per il fosfuro di indio, classificato cancerogeno di categoria 1B, mentre il fosfato di trixilile e l’acido 4-terz-butilbenzoico sono stati classificati come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.
Il Reg. (UE) n. 944/2013 ha stabilito invece una nuova classificazione armonizzata per le seguenti sostanze:
- Pece, catrame di carbone, alta temperatura, classificata come cancerogeno di categoria 1A e sostanza mutagena di categoria 1B;
- Arseniuro di gallio, cancerogeno di categoria 1B;
- L’epossiconazolo (ISO), il nitrobenzene, lo ftalato di diesile, l’n-etil-2-pirrolidone, ilpentafluorottanoato d’ammonio, l’acido perfluoroottanoico e il 2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato sono state classificate come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.

Con il Regolamento del 27/3/14 la Commissione ha ritenuto, in ragione della possibilità per gli operatori di adottare su base volontaria le classificazioni armonizzate di cui sopra anche prima della data prevista, di modificare in tal senso le appendici 1-6 dell’all. XVII del Regolamento REACH.

Scaricate il testo integrale del Regolamento (UE) N. 317/2014 in formato PDF
 
Visitate le nostre pagine tematiche in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, all'interno dell'area QSA.
01/04/2014

Tutte le news

Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!

Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'