Medici competenti ASL - conflitto di interesse

Risposta della Commissione all'interpello n° 27/14

 
La Commissione Interpelli di cui all'art. 12 comma 2 del T.U. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, D.Lsg 81/08, ha emanato un provvedimento datato 31/12/2014 n°27 in risposta ad un quesito avanzato dalla Federazione Nazionale dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri.

In particolare i due interrogativi sono stati posti:
 
1- si può parlare di conflitto d'interessi quando le pubbliche amministrazioni si trovano a stilare convenzioni con le ASL per il servizio di sorveglianza sanitaria?
Per rispondere a questa domanda non si può non partire dall'art. 39 comma 2 del T.U. 81/08, che prevede la possibilità di svolgere, da parte del MC, la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata a condizione che sia stipulata una convenzione con il datore di lavoro.

La Commissione afferma che, alla luce di tale espressa previsione normativa ci si può avvalere dell'attività dei medici competenti direttamente dipendenti di strutture pubbliche, siano esse le ASL o altre strutture pubbliche o private convenzionate, per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria.
 
Da un punto di vista prettamente giuridico, si può osservare che l'affermazione è ineccepibile per quanto riguarda strutture pubbliche come i presidi ospedalieri (altrimenti l'articolo del T.U. sarebbe privo di significato); qualche perplessità si potrebbe avere per le ASL vere e proprie, dove il medico che effettua la sorveglianza sanitaria è dipendente dello stesso soggetto, e magari lavora nell'ufficio a fianco a quello che si occupa della vigilanza sulle aziende, dove qualcuno potrebbe dover verificare il corretto operato del collega... controllore e controllato non sono in questo caso la stessa persona fisica, ma certamente ci siamo molto vicini. La risposta della Commissione non fa tuttavia distinzione fra diverse strutture pubbliche, ma si riferisce esclusivamente alla persona fisica del medico, riponendo affidamento evidentemente nell'etica, obiettività e indipendenza di questa figura professionale.

2- Il secondo quesito pone infatti la questione dal punto di vista della persona fisica, chiedendo se vi è la possibilità che il Medico sia allo stesso tempo organo di vigilanza e Medico a cui spetta lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, senza incorrere in una situazione di incompatibilità?

La condizione di incompatibilità, risponde la Commissione, si verifica e si manifesta ogni qualvolta il datore di lavoro si avvale del medico competente dipendente di strutture pubbliche che sia assegnato ad uffici che compiono attività di vigilanza nell'intero territorio nazionale.
Tale condizione è quindi in conflitto con la normativa vigente, eriguarda dunque tutti quei professionisti che si ritrovano nella situazione su menzionata.
 
Questo chiarimento emanato dalla C.I. può e deve essere d'ausilio per tutti i datori di lavoro che devono/dovranno scegliere una figura cosi importante all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovrà ottemperare nel miglior modo possibile a quanto riportato dall'art. 25 del D.Lgs 81/08.
 
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15/01/2015

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