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In vigore le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 14/09/15, n.151.
Sono
entrate in vigore il 22 marzo 2016 le disposizioni secondo il Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n.151 tra cui anche le sanzioni per omissione o ritardo sui tempi previsti per
l'invio da parte di qualsiasi medico all'INAIL del primo certificato per le malattia professionali
indicate nel decreto stesso o comunque correlabili al lavoro.
Le ammende che vanno da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549
euro, sono in aggiunta a quelle già precedentemente in vigore e
sono:
-
multa fino a 516 euro per l'omissione o l'inoltro tardivo
all'Autorità Giudiziaria della denuncia telematica di infortunio da
parte del medico competente (art. 365 C.P.);
-
fino a 3 mesi di reclusione o ammenda da 258 a 1.036 euro per
l'omissione di denuncia di malattia professionale all'ASL e agli
uffici Territoriali del Lavoro (art 139 del D.P.R. 1124/1965);
-
fino a 4 mesi di reclusione o multa da 516 a 2.582 euro per gli ex
medici di fabbrica (medici competenti).
Il
medico competente può tuttavia decidere di non effettuare la
denuncia se ritiene di poter dimostrare che nonostante l'esistenza di
una patologia e di un fattore di rischio, questi non sono legati con
nesso di causa e concausa alla malattia stessa.
Rimangono
comunque invariati gli obblighi dell'invio del referto all'Autorità
Giudiziaria (art. 365 del C.P.) entro 48 ore dalla presa conoscenza
di una patologia correlata al lavoro con postumi permanenti o
prognosi superiore a 40 giorni (art. 365 C.P.) e di invio della
denuncia di malattia professionale alla Direzione Territoriale del
Lavoro (art. 139 del D.P.P. 1124/1965) e all'ASL territorialmente
competente.
Per
approfondimenti consultate il testo del integrale del decreto.
Visitate la nostra pagina sulla sicurezza sul lavoro nella sezione Q.S.A. del nostro sito.
29/03/2016
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