Linee Guida verifica schede di sicurezza

Pubblicate con Decreto n.977/2016 del 16/02/16 conformità SDS REACH-CLP

 
 
Pubblicate, con Decreto n.977/2016 del 16/02/16, dalla Direzione generale Walfare della Regione Lombardia le “Linee guida per la verifica di conformità delle schede di sicurezza" ai sensi dei regolamenti n. 1907/2006 (Reach) e n. 1272/2008 (Clp). Tale decreto è a fronte del recepimento dell'Accordo Stato-Regioni riguardante il sistema dei controlli ufficiali per l'attuazione dei regolamenti in materia della CE utili sia alle aziende che alle Agenzia di Tutela della Salute per le attività ispettive.
 
La pubblicazione è stata elaborata dal Laboratorio di approfondimento “Rischio Chimico” e presenta una chek list che ha l'obiettivo di facilitare la verifica della regolarità delle Schede di sicurezza (SDS) . Tale strumento è conforme al perseguimento del fine di migliorare la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, obiettivo primario prefissato dal Piano regionale 2014-2018.
 
La chek list permette si di verificare la presenza sulla scheda di sicurezza dei prodotti chimici di tutte le informazioni necessarie sia che i contenuti siano coerenti e coretti in senso tecnico-scientifico. Inoltre sono presenti due colonne, rispettivamente N/A e N/C al fine di evidenziare tutti quegli aspetti che seno “non applicabili” e “non controllabili”. È poi possibile per gli ispettori richiedere un confronto di etichetta o l'accesso al sito dell'ECHA o del RIPE (REACH Information Portal For Enforcement) quando si ritiene necessario fare ulteriori verifiche e approfondimenti.
 
Le linee guida specificano quando è necessaria la presenza di una scheda dati di sicurezza:
 
- se una sostanza è classificata “pericolosa” secondo i criteri del CLP;
- se una sostanza è PBT (persistente, biocumulabile e tossica);
- se una sostanza è presente nella candidate list secondo la norma art. 59 par.1.
 
Inoltre, ai sensi dell'articolo 31, par.3 del Regolamento REACH il fornitore deve fornire, qualora richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa, ma contenente:
 
- una concentrazione pari o superiore all'1% in peso per miscele non gassose e 0,2% in volume per quelle gassose di sostante rischiose per la salute o l'ambiente;
- una concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso per miscele non gassose, di sostanze cancerogene di cat.2 o tossiche per riproduzione cat. 1A, 1B e 2, sensibilizante per pelle e vie respiratorie di cat.1 o che abbia effetti sull'allattamento;
- una sostanza di cui vengono fissati limiti di esposizione per i lavoratori stabiliti dalle norme comunitarie.
 
In fine è obbligatorio applicare la frase “Scheda Dati Sicurezza disponibile su richiesta” per le miscele non classificate pericolose, ma che contengono:
 
- concentrazione maggiore o uguale all' 0,1% di sostanze sensibilizzanti alla pelle o alle vie respiratorie di categoria 1, 1B o cancerogene di categoria 2;
- concentrazione maggiore o uguale all' 0,01% i sostanze sensibilizzanti alla pelle o alle vie respiratorie di categoria 1A;
- concentrazione maggiore o uguale a un decimo del limite di concentrazione per sostanze sensibilizzanti alla pelle o alle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico inferiore a 0,1%;
- concentrazione maggiore o uguale all' 0,1% per sostanze tossiche per la riproduzione (cat. 1A, 1B o 2) o per l'allattamento;
- una sostanza in concentrazione di sostanze classificata pericolosa per la salute o l'ambiente maggiore o uguale a 1% in peso per miscele non gassose e maggiore e uguale a 0,2% in volume per quelle gassose.
 
Ricordiamo che la SDS può essere fornita entro la data della consegna delle miscele e delle sostanze sia in formato cartaceo sia elettronico, ma non è mai sufficiente renderla esclusivamente disponibile, per esempio, su un sito web.
 
Per approfondimenti scaricate il Testo integrale del Decreto Regione Lombardia 977/2016.
 
Visita la lo nostra pagina sulla Sicurezza sul Lavoro nell'area Q.S.A del sito.
 
03/03/2016

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