Legge PMI 34/2026: la Nota INL chiarisce gli adempimenti operativi per le imprese

Formazione in cassa integrazione, lavoro agile, modelli semplificati e verifiche periodiche: le prime istruzioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Legge PMI 34/2026: la Nota INL chiarisce gli adempimenti operativi per le impreseL’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 780 del 15 aprile 2026, con le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, la cosiddetta legge annuale per le PMI, entrata in vigore il 7 aprile 2026.

Il documento fornisce un primo inquadramento applicativo su alcuni aspetti rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con impatti concreti per datori di lavoro, consulenti e responsabili aziendali.

Indicazioni operative dell’INL sulla Legge 34/2026

Con la nota n. 780/2026, l’INL interviene per chiarire il contenuto di alcune disposizioni della Legge 34/2026 che incidono direttamente sull’organizzazione aziendale e sugli adempimenti in materia di sicurezza. Le indicazioni riguardano in particolare i modelli semplificati di gestione della sicurezza per le piccole e medie imprese, la formazione dei lavoratori nei periodi di cassa integrazione, gli obblighi informativi nel lavoro agile e il regime delle verifiche periodiche per alcune attrezzature di lavoro.

Modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza

Tra le novità richiamate dalla legge, viene prevista la possibilità per l’INAIL di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese modelli semplificati di organizzazione e gestione della salute e sicurezza. L’obiettivo è agevolare le PMI nell’adozione di strumenti più snelli sotto il profilo documentale, ma comunque idonei a sostenere un presidio efficace dei rischi aziendali.

Si tratta di un passaggio importante soprattutto per le imprese che necessitano di procedure più chiare, proporzionate e sostenibili, senza rinunciare a un approccio strutturato alla prevenzione.

Formazione obbligatoria anche in cassa integrazione

Uno degli aspetti più significativi evidenziati dalla nota INL riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza durante i periodi di cassa integrazione. La Legge 34/2026 prevede infatti che la formazione resti obbligatoria anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, rafforzando il collegamento tra tutela del lavoratore e mantenimento delle competenze in azienda.

L’INL segnala inoltre che il lavoratore che non partecipa ai percorsi formativi senza giustificato motivo può perdere il diritto al trattamento di sostegno al reddito. La norma valorizza anche l’addestramento pratico, che potrà essere svolto con il supporto di strumenti innovativi, comprese tecnologie immersive e simulazioni virtuali, purché sia garantita la tracciabilità dell’attività formativa.

Lavoro agile: nuova informativa annuale sui rischi

La legge interviene anche sul lavoro agile, introducendo un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro. Per le attività svolte all’esterno dei locali aziendali dovrà essere consegnata almeno una volta all’anno al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità agile.

L’attenzione si concentra in particolare sui rischi legati all’utilizzo di videoterminali, alla postazione di lavoro e all’organizzazione dell’attività fuori sede. Per le aziende diventa quindi essenziale predisporre modalità certe di consegna e prova dell’avvenuta informazione, ad esempio mediante firma, invio tracciato o registrazione informatica.

Sanzioni in caso di mancata informativa

La mancata consegna dell’informativa annuale sui rischi nel lavoro agile espone datore di lavoro e dirigente alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008. Per questo motivo, oltre al contenuto del documento, assume rilievo anche la corretta gestione del processo interno di aggiornamento, trasmissione e conservazione della documentazione.

Attrezzature di lavoro: verifiche periodiche triennali

Un ulteriore profilo operativo riguarda la modifica dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, con l’introduzione della verifica periodica triennale per alcune attrezzature di lavoro, tra cui le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.

La novità richiede alle imprese un aggiornamento puntuale della programmazione delle verifiche e un controllo più rigoroso delle scadenze, in modo da evitare irregolarità documentali e criticità in sede ispettiva.

Cosa devono fare ora le PMI?

Alla luce delle indicazioni fornite dall’INL, le piccole e medie imprese dovrebbero verificare con attenzione almeno quattro aspetti: l’eventuale adozione di modelli semplificati di gestione della sicurezza, la pianificazione della formazione anche nei periodi di cassa integrazione, la predisposizione dell’informativa annuale per il lavoro agile e l’aggiornamento delle procedure relative alle verifiche periodiche delle attrezzature.

Per molte aziende, la Legge 34/2026 rappresenta quindi non solo un aggiornamento normativo, ma anche un’occasione per rivedere in chiave più efficace il proprio sistema di gestione della sicurezza, migliorando presidio organizzativo, tracciabilità e conformità.

Il testo ufficiale della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è disponibile al seguente link: Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026 – Prime indicazioni operative sulla Legge 11 marzo 2026, n. 34

Noi di GMT Consulting siamo partner solution su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per tutti gli adempimenti obbligatori correlati al D.lgs. 81/2008 (ex D.lgs. 626/94).

Consulta la nostra pagina dedicata a questo link o per maggiori informazioni rispetto ai nostri servizi richiedici un'offerta personalizzata.

25/05/2026

Tutte le news

Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!

Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'