Legge di Bilancio 2019 novità sicurezza triennio 2019-2021

Novità su D.lgs. 81-08, tasso INAIL assicurazione infortuni e sicurezza antincendio edifici storici


 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il 31 dicembre 2018, la Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che ha previsto importanti modifiche per il settore sicurezza.

Aumento dell’attività di vigilanza dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro con l’immissione in ruolo entro 3 anni di 930 unità di prevalenza ispettiva; suddivise in:

  1. 300 unità per l'anno 2019, 
  2. 300 unità per l'anno 2020,
  3. 330 unità per l'anno 2021.

La Legge di Bilancio ha imposto anche modifiche per l’apparato sanzionatorio del Decreto Legislativo 81/08, n. 81 del 9 aprile 2008; con lo scopo di contrastare il lavoro irregolare e tutelare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tal proposito sono aumentati gli importi delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e, per il 10%, gli importi delle sanzioni in via amministrativa e penale relative alla violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Più nello specifico, la Legge di Bilancio 2019 ha apportato aumenti di sanzioni per il D. gls. 81/2008 pari a:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonche' alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

A tal proposito si rimanda alla circolare INL 14/010/2019 n.2 su chiarimenti dati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla maggiorazione delle sanzioni .

In aggiunta vi è la revisione introdotta per il tasso Inail e tagli ai finanziamenti che indica riduzione delle tariffe su assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro che le imprese devono versare all’Inail per il triennio 2019-2021 e, dati dalle minori entrate, conseguente riduzione delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Novità anche per il settore sicurezza antincendio di edifici storici, commi 566-567-568, ove il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla ricognizione dei propri luoghi di cultura, istituti, sedi e nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio; soggetti al controllo di prevenzione degli incendi indicando ove si dovrà operare per la messa a norma di eventuali criticità, adempiendovi con modalità e tempi “stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 566” .
Tempistiche di adempimento non successive al 31 dicembre 2022.

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17/01/2019

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