Legge 85/2023: nuove disposizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro

Modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 e obblighi per i datori di lavoro e i lavoratori

Legge 85/2023: nuove disposizioni per la salute e la sicurezza sul lavoroIl 7 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge 85/2023, che converte in legge il Decreto Legge 48/2003 (Decreto Lavoro) del 4 maggio 2023. Questa legge apporta modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro.

È sempre più difficile comprendere le vere modifiche e il loro impatto a causa della continua serie di modifiche e piccole variazioni al Decreto Legislativo 81/2008. Il Decreto Legge 48/4 maggio 2023, noto come decreto lavoro, prevedeva una serie di modifiche al Decreto Legislativo 81/2008.


Legge 85/2023: le modifiche apportate dalle nuove disposizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro

Nella parte che riguarda la modifica al Decreto Legislativo 81/2008, il testo approvato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contiene una serie di modifiche agli articoli esistenti.

La Legge 85/2003 introduce diverse modifiche al Decreto 81/2008, alcune delle modifiche sono già state apportate dalla Legge 215/2022, che ha convertito il Decreto 146/2021.
In conclusione, le nuove norme per la sicurezza sul lavoro sono state introdotte attraverso la Legge 85/2023, che converte il Decreto Legge 48/2003. Tuttavia, la comprensione delle modifiche richiede l'analisi del Testo Unico pubblicato dagli ispettori del lavoro.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: disposizioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Il datore di lavoro e i dirigenti devono adempiere a una serie di obblighi per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi obblighi includono:

  • Nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori in conformità alle disposizioni di legge;
  • Prenotare visite mediche per i lavoratori secondo il programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente di adempiere ai suoi obblighi previsti;
  • Designare lavoratori responsabili delle misure di prevenzione antincendio, evacuazione, soccorso e gestione delle emergenze;
  • Assicurarsi che solo i lavoratori adeguatamente istruiti e addestrati possano accedere a zone ad alto rischio;
  • Fornire dispositivi di protezione individuale adeguati ai lavoratori, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, se presente;
  • Richiedere ai lavoratori di rispettare le norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le disposizioni aziendali sull'uso di mezzi di protezione collettivi e individuali;
  • Considerare le capacità e le condizioni dei lavoratori quando si assegnano loro compiti, in relazione alla loro salute e sicurezza;
  • Adottare misure di controllo delle situazioni di rischio durante le emergenze e fornire istruzioni ai lavoratori per abbandonare il luogo di lavoro o la zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile.
  • Informare tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato sul rischio e sulle misure di protezione adottate o da adottare;
  • Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla legge;
  • Non richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione di pericolo grave e immediato, a meno che non vi siano esigenze di tutela della salute e sicurezza debitamente motivate;
  • Consentire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
  • Consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta, una copia del documento aziendale relativo alla sicurezza e consentire l'accesso ai dati pertinenti;
  • Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti organizzativi, produttivi e tecnici rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro;
  • Comunicare all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni sul lavoro per fini statistici e informativi;
  • Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in determinate circostanze come previsto dalla legge;
  • Adottare misure necessarie per la prevenzione degli incendi, l'evacuazione dei luoghi di lavoro e la gestione dei pericoli gravi e immediati;
  • Fornire tessere di riconoscimento ai lavoratori in regime di appalto o subappalto;
  • Convocare riunioni periodiche nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
  • Assicurarsi che le misure tecniche adottate non causino rischi per la salute pubblica o l'ambiente circostante;
  • Fornire informazioni al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente sulla natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, gli impianti, i processi produttivi, i dati relativi agli infortuni e i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente


L'articolo 25 del decreto legislativo tratta gli obblighi del medico competente, quest'ultimo deve collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione per valutare i rischi, pianificare la sorveglianza sanitaria, addestrare e informare i lavoratori, e organizzare il servizio di primo soccorso.

Inoltre, il medico competente deve tenere traccia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, consegnare la documentazione sanitaria al datore di lavoro al termine dell'incarico e fornire una copia al lavoratore.
Deve anche fornire informazioni sulla sorveglianza sanitaria e comunicare i risultati alle parti interessate.

Il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori e comunicare al datore di lavoro i risultati del monitoraggio. Infine, deve comunicare al Ministero del Lavoro i propri titoli e requisiti entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto e nominare un sostituto in caso di impedimento.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

L'articolo 37 riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e afferma che il datore di lavoro è tenuto a garantire una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare attenzione ai rischi specifici del settore.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione devono essere definiti attraverso un accordo tra lo Stato e le regioni.

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori ricevano la formazione iniziale, l'addestramento specifico e l'aggiornamento periodico, a seconda delle circostanze come l'inizio dell'impiego, il cambio di mansioni o l'introduzione di nuove attrezzature o sostanze pericolose.

I dirigenti e i preposti devono ricevere una formazione specifica per i propri compiti in materia di salute e sicurezza, mentre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare.
La formazione deve essere facilmente comprensibile, gratuita per i lavoratori e svolta durante l'orario di lavoro.
I contenuti della formazione devono essere registrati nel libretto formativo e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve seguire corsi con contenuti minimi definiti dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, sono previste disposizioni specifiche per i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e per la formazione presso organismi paritetici o associazioni sindacali.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, adeguate al lavoro e all'ambiente di lavoro. Il datore di lavoro adotta misure tecniche ed organizzative per ridurre i rischi legati all'uso delle attrezzature di lavoro.

Le attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari devono essere utilizzate solo da lavoratori adeguatamente informati e addestrati.
Il datore di lavoro deve assicurare che il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature siano sicuri e ergonomici. Le attrezzature devono essere controllate prima dell'uso e periodicamente per garantirne l'efficienza e la sicurezza.

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Chiunque vende, noleggia o concede in uso attrezzature deve attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza al momento della consegna. I noleggiatori o concedenti in uso devono garantire il buono stato, la manutenzione e l'efficienza delle attrezzature e acquisire dichiarazioni del datore di lavoro e degli utilizzatori che attestino la formazione e l'addestramento conformi alle disposizioni di legge.

In sintesi, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza e adottare misure per ridurre i rischi. Le attrezzature devono essere installate, utilizzate e manutenute correttamente.
I noleggiatori e i concedenti in uso devono garantire la conformità e il buono stato delle attrezzature, nonché acquisire dichiarazioni sulle competenze degli utilizzatori.

Articolo 73 - Formazione e addestramento lavoratori

L'articolo 73 della legge introduce disposizioni riguardanti l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori in relazione alla sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire agli operatori tutte le informazioni, istruzioni e formazione necessarie per l'utilizzo corretto delle attrezzature e per affrontare situazioni anomale prevedibili.

Deve anche informare i lavoratori sui rischi associati all'uso delle attrezzature e sugli eventuali cambiamenti ad esse. Le informazioni e le istruzioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati. Inoltre, i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari devono ricevere una formazione specifica per garantire un utilizzo sicuro ed efficace delle attrezzature, al fine di prevenire danni ad altre persone.

Articolo 98 - Requisiti professionali per progettazione ed esecuzione dei lavori

L'articolo 98 stabilisce i requisiti professionali per il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. I coordinatori devono possedere determinati requisiti di formazione e esperienza specifici, come una laurea magistrale o specialistica in determinate classi, un diploma di geometra o perito industriale o agrario, o attestazioni comprovanti l'esercizio di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per un determinato periodo di tempo.

Le novità introdotte dalla legge 8 giugno 2023, n. 85 riguardano principalmente la condivisione dei dati per il potenziamento dell'attività ispettiva, l'attività di vigilanza da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la creazione di un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni durante le attività formative. Queste modifiche non influiscono direttamente sul Decreto Legislativo 81/2008, ma sono collegate al tema della salute e sicurezza sul lavoro.

Altre disposizioni riguardano la condivisione dei dati tra enti pubblici e privati per l'orientamento dell'azione ispettiva e il potenziamento delle attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene istituito un fondo per i familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni durante le attività formative, e vengono apportate modifiche alla normativa sugli obblighi assicurativi per gli studenti e il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.

In sintesi, la legge introduce disposizioni riguardanti l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, i requisiti professionali per i coordinatori dei lavori, la condivisione dei dati per l'attività ispettiva, la vigilanza, il sostegno ai familiari degli studenti vittime di infortuni durante le attività formative e altre misure volte a promuovere la sicurezza sul lavoro e l'inclusione sociale.

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10/07/2023

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