L'informazione 81/08 può essere erogata solo dall'RSPP ?

Risposta della Commissione all'interpello n° 2-2017 gennaio 2018

 

 Nel mese di gennaio 2018 sono state pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali nuove risposte dettate dalla Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sottoposte da diversi Enti o Associazioni Nazionali, come previsto dall’art. 12 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. .

Con l’interpello n°2/2017 l’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello riguardo la corretta interpretazione degli artt. 31 e 36 del D.Lgs. n. 81/08 facendo riferimento alla necessità che, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Prima di indicare la risposta della Commissione interpelli vi è da premettere che:

  • l’informazione è definita come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro” (articolo 2, comma 1, lettera bb), D.Lgs. 81/08);

  • a carico del datore di lavoro e del dirigente vi è il dovere di adempimento degli “obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”(articolo 18, comma 1, lettera l), D.Lgs. 81/08);

  • vi sono precisati i singoli casi in cui vi è dovere di provvedere ad una adeguata informazione e che dev’essere in quanto tale il datore di lavoro a provvedervi nonostante non sia un suo obbligo indelegabile come previsto dall’art.17 del Decreto Legislativo 81-08 (articolo 36 del D.Lgs. 81/08);

  • sulla base dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è presente anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36” (articolo 33, comma 1, lettera f), D.Lgs. 81/08).

La Commissione interpelli ha quindi definito, sulla base delle premesse sopra citate, che spetta al datore di lavoro la scelta di decisione, definita ogni qualvolta caso per caso, riguardo al soggetto a cui affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione spettabile ad ognuno dei propri lavoratori.

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Consulenza sicurezza lavoro 81/08

01/02/2018

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