Interpello n° 4-2015 formazione sicurezza

Effettività e adeguatezza della formazione

 
Il tema della formazione e dell'informazione dei lavoratori è diventato di grandissimo interesse, specialmente dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Stato regioni n. 221 del 21/12/2011 che ha ridistribuito le ore di formazione e gli argomenti in base alle categorie di rischio in cui l'Azienda si inserisce, precisando, anche con provvedimenti successivi, che il percorso deve essere adeguato anche alla effettiva mansione dei lavoratori.
 
E se le nuove normative hanno dato una svolta alla formazione, (potrebbero essere un segnale positivo gli infortuni che sono in forte calo, nel primo semestre del 2015), un ruolo molto importante lo gioca proprio la valutazione del rischio.
Il Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori definisce chiaramente che il Datore di Lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori la possibilità di beneficiare di una sufficiente ed adeguata formazione, particolareggiando i rischi presenti nelle mansioni effettivamente svolte.
A rendere sempre più salda la correlazione esistente tra l'effettiva mansione svolta e la formazione, che in relazione a questa deve essere effettuata, ci sono state diverse sentenze anche dalla Suprema Corte di Cassazione.
 
Di recente proprio in materia di formazione e informazione è intervenuto anche l'interpello n.4 del 2015 che ha risposto all'Associazione Nazionale Costruttori Edili.
L'interrogativo avanzato vede come oggetto di studio la possibilità di poter ritenere adeguatamente formato un lavoratore che ha frequentato apposito corso di formazione per una determinata attività, ritenendola valida anche per compiti o attività analoghe ricompresi nell'attività principale.
Il caso specifico vede un lavoratore del delicatissimo comparto delle costruzioni stradali, con la mansione di rifinitore del manto stradale, adibito successivamente alla gestione del traffico veicolare.
Veniamo dunque alla risposta della Commissione: ad eccezione dell'obbligo di svolgimento di corsi specifici ed aggiuntivi, prevista da apposite norme/regolamenti, proprio come ad esempio quella relativa alla segnaletica stradale, la formazione è da ritenersi valida a patto che all'interno del percorso formativo i rischi specifici relativi alla mansione da svolgere siano stati trattati.
 
Sarà di fondamentale importanza tenere sempre sotto controllo le tipologie di lavoro effettivamente svolte per monitorare che rispetto a quanto presente nel Documento di Valutazione del Rischio non ci siano nuovi ed emergenti rischi, che potrebbero esporre i lavoratori a pericoli che devono diventare oggetto di formazione aggiuntiva, dato che dobbiamo abituarci a pensare che proprio la formazione è diventata sempre più dinamica e strettamente incentrata sul lavoro effettivo.
 
Per maggiori informazioni scaricate il testo integrale dell'Interpello [PDF Adobe Acrobat - 417.1 KB]
 
 
Visitate sul nostro sito l'Area Formazione per conoscere il nostro calendario corsi o per pianificare un corso di formazione realizzato in base alle vostre esigenze.
02/07/2015

Tutte le news

Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!

Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'