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LUG
News GMT Consulting
Effettività e adeguatezza della formazione
Il tema della formazione e
dell'informazione dei lavoratori è diventato di grandissimo
interesse, specialmente dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Stato
regioni n. 221 del 21/12/2011 che ha ridistribuito le ore di
formazione e gli argomenti in base alle categorie di rischio in cui
l'Azienda si inserisce, precisando, anche con provvedimenti successivi, che il percorso deve essere adeguato anche alla effettiva mansione dei lavoratori.
E se le nuove normative hanno dato una
svolta alla formazione, (potrebbero essere un segnale positivo gli infortuni che sono in
forte calo, nel primo semestre del 2015), un ruolo molto importante
lo gioca proprio la valutazione del rischio.
Il
Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori definisce chiaramente che
il Datore di Lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori la
possibilità di beneficiare di una sufficiente ed adeguata
formazione, particolareggiando i rischi presenti nelle mansioni
effettivamente svolte.
A
rendere sempre più salda la correlazione esistente tra l'effettiva
mansione svolta e la formazione, che in relazione a questa deve
essere effettuata, ci sono state diverse sentenze anche dalla Suprema Corte di
Cassazione.
Di
recente proprio in materia di formazione e informazione è
intervenuto anche l'interpello n.4 del 2015 che ha risposto
all'Associazione
Nazionale Costruttori Edili.
L'interrogativo
avanzato
vede come oggetto di studio la possibilità di poter ritenere
adeguatamente formato un lavoratore
che ha frequentato apposito corso di formazione per una determinata
attività, ritenendola valida anche per compiti o attività analoghe
ricompresi nell'attività principale.
Il
caso specifico vede un lavoratore del delicatissimo comparto delle costruzioni stradali, con la mansione di rifinitore del manto
stradale, adibito successivamente alla gestione del traffico
veicolare.
Veniamo
dunque alla risposta della Commissione: ad eccezione dell'obbligo di
svolgimento di corsi specifici ed aggiuntivi, prevista da apposite
norme/regolamenti, proprio come ad esempio quella relativa alla
segnaletica stradale, la formazione è da ritenersi valida a patto
che all'interno del percorso formativo i rischi specifici relativi
alla mansione da svolgere siano stati trattati.
Sarà
di fondamentale importanza tenere sempre sotto controllo le tipologie
di lavoro effettivamente svolte per monitorare che rispetto a quanto
presente nel Documento di Valutazione del Rischio non ci siano nuovi
ed emergenti rischi, che potrebbero esporre i lavoratori a pericoli
che devono diventare oggetto di formazione aggiuntiva, dato che
dobbiamo abituarci a pensare che proprio la formazione è diventata
sempre più dinamica e strettamente incentrata sul lavoro effettivo.
Per maggiori informazioni
scaricate il testo integrale dell'Interpello [PDF Adobe Acrobat - 417.1 KB]
Aggiornamento del 28/5/15: pubblicato il testo aggiornato del D.lgs. 81/08 con le modifiche!
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02/07/2015
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