Interpello MASE: quando il responsabile tecnico può beneficiare delle deroghe previste dall’art. 212, comma 16-bis

Chiarimenti su limiti e condizioni della deroga per i legali rappresentanti

Interpello MASE: quando il responsabile tecnico può beneficiare delle deroghe previste dall’art. 212, comma 16-bisIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti precisazioni in merito all’applicazione della deroga prevista dall’articolo 212, comma 16-bis, del D.Lgs. 152/2006.

L’intervento chiarisce i requisiti richiesti al responsabile tecnico delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali e stabilisce i limiti entro cui può operare la deroga introdotta dal “Decreto Ambiente” (D.L. 153/2024, legge 191/2024).

L’interpello, presentato da Conftrasporto il 5 marzo 2025, chiedeva di chiarire tre aspetti fondamentali:

  •  L'estensione della deroga ai requisiti di formazione ed esperienza.
  • Le modalità di maturazione del requisito dei tre anni come legale rappresentante.
  •  La validità della deroga dopo la cessazione della carica.

Le risposte del MASE consentono di delineare con maggiore precisione il quadro regolatorio e di evitare interpretazioni difformi.

Interpello MASE: Ambito di applicazione della deroga

Il primo quesito riguardava la portata della deroga: se consentisse di superare non solo le verifiche di idoneità, ma anche i requisiti ulteriori previsti dal D.M. 120/2014 (titolo di studio ed esperienza).

Il MASE ha chiarito che la deroga si applica esclusivamente alle verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento. Restano quindi validi tutti gli altri requisiti del decreto ministeriale, inclusi formazione ed esperienza.

Questa interpretazione conferma che non si tratta di una liberalizzazione totale, ma di un’esenzione circoscritta. Le imprese devono continuare a garantire che il responsabile tecnico rispetti i requisiti strutturali di legge.

Interpello MASE: Requisito dei tre anni come legale rappresentante

Il secondo quesito riguardava il requisito temporale: i tre anni come legale rappresentante valgono sempre o solo durante l’attività iscritta all’Albo?

Il MASE ha stabilito che il triennio deve essere maturato quando l’impresa è effettivamente attiva e regolarmente iscritta all’Albo, svolgendo le attività oggetto di iscrizione. Non basta aver detenuto formalmente la carica: il periodo deve coincidere con l’esercizio effettivo dell’attività regolamentata.

Questo chiarimento è cruciale: il ruolo di legale rappresentante in periodi di inattività non è valido ai fini della deroga.

Interpello MASE: Validità della deroga nel tempo

Il terzo quesito riguardava la permanenza del beneficio anche dopo la cessazione della carica.

Il MASE ha precisato che la deroga è strettamente collegata alla carica in corso: essa opera solo durante il periodo in cui il soggetto è legale rappresentante. Con la cessazione dell’incarico, decade anche il beneficio.

Non è quindi possibile utilizzare l’esperienza pregressa per continuare a beneficiare della deroga. Le imprese devono garantire che la carica sia attiva e coincida con l’esercizio del ruolo di responsabile tecnico in deroga.

Implicazioni per imprese e consulenti

Le precisazioni del MASE hanno conseguenze pratiche rilevanti:

  • la deroga è uno strumento limitato e circoscritto, pensato per agevolare i legali rappresentanti che ricoprono anche il ruolo di RT,

  • il requisito dei tre anni deve essere verificato con attenzione e documentato con prove di attività,

  • la validità della deroga termina con la carica, imponendo una gestione attenta dei ruoli aziendali.

Le imprese dovranno quindi documentare con precisione l’iscrizione all’Albo e pianificare la nomina del responsabile tecnico in modo da rispettare i vincoli normativi anche in caso di cambi di rappresentanza.

Il parere del MASE definisce in maniera chiara i confini applicativi dell’art. 212, comma 16-bis. La deroga è utilizzabile solo a condizioni precise e non può essere intesa come riduzione generalizzata degli obblighi.

Per imprese e consulenti ambientali è essenziale:

  • valutare le situazioni concrete,

  • verificare i requisiti richiesti,

  • pianificare correttamente la gestione della figura del responsabile tecnico.

Solo così sarà possibile garantire il pieno rispetto della normativa e la legittimità delle attività svolte.

Clicca qui per consultare l'interpello direttamente sul sito del MASE.

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15/09/2025

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