Interpello 3/2023: la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

La risposta della Commissione Interpelli riguardo alle ore di frequenza obbligatoria dei RLS

Interpello 3/2023: la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, risponde alle domande generali

 sull'applicazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro provenienti da: organizzazioni associative, enti territoriali, enti pubblici nazionali, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di rilevanza nazionale, nonché dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Negli anni precedenti, la Commissione ha affrontato diverse volte la questione della nomina, delle modalità di designazione e in generale della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il quale rappresenta i lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza durante il lavoro.
Infatti attraverso gli interpelli, la Commissione ha fornito risposte a domande specifiche riguardanti la nomina, la revoca e la durata in carica degli RLS (Interpello n. 16/2014), la possibilità per le aziende con più di 15 lavoratori di eleggere RLS che non fanno parte delle rappresentanze sindacali aziendali (Interpello n. 20/2014), nonché sui diritti degli RLS (Interpello n. 2/2020).

Mentre il 12 giugno 2023 con l'interpello 3/2023 la Commissione ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti la formazione dei RLS, in particolare riguardo alle ore di frequenza obbligatoria, in risposta a una domanda inviata dalla Regione Sardegna.

Interpello 3/2023: la frequenza obbligatoria per la formazione dei RLS

La Regione Sardegna ha inviato un quesito all'Interpello 3/2023 per chiedere il parere della Commissione sulla frequenza obbligatoria dei corsi di formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La domanda riguarda l'obbligo di frequentare il 100% delle ore minime stabilite dall'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81/08, che prevede una durata minima di 32 ore per tali corsi.

La Regione desidera sapere se la frequenza al corso di formazione per RLS deve essere completa, senza ammettere alcuna assenza, o se può essere ammessa un'assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal decreto legislativo.

Per rispondere a questa domanda, la Commissione fa riferimento alle disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 81/2008 e fornisce alcune informazioni sulla formazione dei RLS.

Interpello 3/2023: la risposta della Commissione Interpelli su frequenza obbligatoria formazione RLS

La Commissione Interpelli, rispondendo al quesito della Regione Sardegna, afferma che l'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 stabilisce già in modo chiaro la durata minima dei corsi di formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che è di 32 ore iniziali. Inoltre, sottolinea che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono definiti attraverso la contrattazione collettiva nazionale.

La Commissione ribadisce che la normativa prevede l'inclusione di principi giuridici, legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, obblighi dei soggetti coinvolti, individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione, aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e nozioni di comunicazione tecnica.

In sostanza, la Commissione Interpelli conferma che la durata minima dei corsi di formazione per RLS è stabilita chiaramente dalla legge e che i dettagli specifici sono definiti attraverso la contrattazione collettiva nazionale.

Clicca qui per consultare direttamente dal sito del Ministero del Lavoro l'interpello 3/2023.

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16/06/2023

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