Interpello 1/2020 datore di lavoro sicurezza luoghi lavoro

Applicazione sanzione violazione art. 71 e 73 del D.lgs. 81/08 attrezzature da lavoro con omessa formazione operatori

Sicurezza sul lavoro 81/08 Primo interpello del 2020 in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/08, pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello n.1/2020 del 23 gennaio.

Istanza di interpello posta dalla Regione Friuli Venezia Giulia per richiedere il parere riguardante “l’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”. 

Nello specifico la Regione chiede : “se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 - comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi”.

La Commissione espone il proprio parere indicando che il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 ha modificato l’art. 69, comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/08, articolo citato dalla Regione nella domanda di istanza, inserendo in qualità di “operatore” anche il datore di lavoro che ne era precedentemente era escluso.

In relazione alla casistica specifica esposta vi è la previsione di sanzioni penali che sono a carico del datore di lavoro e del dirigente solo nel caso in cui essi stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, le quali richiedono per il loro uso delle conoscenze/responsabilità particolari, “lavoratori” che non hanno ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”

Dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 è vietato l’uso delle attrezzature di lavoro, dove è prevista una specifica abilitazione che non è stata eseguita, da parte di qualsiasi “operatore”. Come "operatore" vi è riconosciuto quindi anche il Datore di Lavoro.

La Commissione eponde che tuttavia “fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente - sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale - che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro”.

Vi rimandiamo all’interpello n.1/2020 nella sua forma integrale.

GMT Consulting svolge consulenza D.lgs. 81/08, vi rimandiamo alla nostra sezione dedicata sicurezza lavoro.

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04/02/2020

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