Interpello 1/2018 erogazione servizi datore lavoro committente

Risposta al quesito per le attività svolte presso unità della committenza


 La Commissione per gli interpelli, in materia di salute e sicurezza lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde, mediante l’interpello 1/2018 del 14 febbraio, all’ANIP fornendo un suo parere relativo alla corretta interpretazione dell’erogazione di servizi soggetti a committenti, nel momento in cui il datore di lavoro ne svolga l’attività esclusivamente presso unità della committenza (spogliatoi, magazzini, uffici), attività svolta in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, e altri).

L’Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, nel particolare, richiede specifiche riguardanti tre quesiti:

  • Nel caso specifico di un datore di lavoro che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del datore di lavoro committente, l’obbligo del D.Lgs. 81/08 all’art.18, comma 1, lettera b), può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il datore di lavoro committente ha predisposto un PGE che coinvolge eventualmente anche i soggetti lavoratori di Aziende terze?
  • Le squadre di emergenza e di primo soccorso del Datore di Lavoro Committente possono considerarsi sufficienti per la tutela di tutti i soggetti, anche appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?
  • Nel caso di presa d’atto delle precedenti può avvenire nell’ambito di misure di cooperazione e coordinamento che sono già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza, la formalizzazione con verbale di condivisione del PGE stesso è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo sopracitato per l’Appaltatore?

La Commissione Interpelli, fatte le giuste precisazioni disponibili nel documento relativo all’interpello n. 1/2018 http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-1-2018-anip.pdf, ritienendo opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro” (l’art. 12 del d.lgs. n. 81/2008).

La Commissione indica di non poter pronunciarsi sulla correttezza delle modalità sulla base delle quali le singole aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza, che dovrà eventualmente essere definito in sede ispettiva; per questo motivo non sono state considerate, nella sede in oggetto, le richieste fatte da ANIP volte ad ottenere delucidazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme legislativa.

In merito agli obblighi indicati dal D.Lgs. n. 81/08 all’articolo 18, comma 1, lettera b), la Commissione precisa che indubbiamente anche il datore di lavoro tenuto ad operare presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente deve adempiere in egual misura agli obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza (utilizzo di sostanze, materiali, attrezzature pericolose o altro); in quanto all’ art. 26, comma 1, lettera b), il datore di lavoro committente, nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici/lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire a chi vi opererà le stesse dettagliate informazioni riguardanti rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui vi devono operare e indicazioni relative a misure preventive e di emergenza adottate in relazione alla propria attività lavorativa.


Come definito dall’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono tenuti a informandosi reciprocamente e devono cooperare per attuare le misure di prevenzione e protezione coordinando gli interventi; per la Commissione tali soggetti devono gestire le emergenze in modo compartecipe, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.

06/03/2018

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