Interpelli Sicurezza 3 e 4 del 2026: nuovi obblighi per i videoterminalisti e limiti di compatibilità tra RLS e CSP

Chiarimenti operativi del Ministero del Lavoro: come gestire le postazioni di controllo e prevenire conflitti di ruolo nei cantieri

Interpelli Sicurezza 3 e 4 del 2026: nuovi obblighi per i videoterminalisti e limiti di compatibilità tra RLS e CSPLa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza è intervenuta recentemente con due importanti pronunce (n. 3 e n. 4 del 24 settembre 2026) per definire aspetti applicativi essenziali del D.Lgs. 81/2008.

Questi chiarimenti, basati sul documento del Ministero del Lavoro sui nuovi chiarimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, impattano direttamente sull'organizzazione aziendale, definendo obblighi precisi per le postazioni a monitor e limitando le sovrapposizioni di incarichi nei cantieri.

Chi rientra nella disciplina dei videoterminali (Interpello 3/2026)?

L'Interpello n. 3/2026 fissa un criterio inequivocabile sull'inquadramento degli operatori addetti al controllo visivo e al monitoraggio. Le tutele e gli obblighi formativi e sanitari previsti dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 scattano ogniqualvolta si verifichino le seguenti condizioni:

  • Utilizzo abituale: Il dipendente adopera un'attrezzatura munita di schermo in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali.

  • Neutralità della mansione: La regola si applica a prescindere dalla tipologia di immagini visualizzate o dalla natura specifica dell'attività di controllo.

  • Calcolo temporale: La soglia delle 20 ore si intende sempre calcolata al netto delle interruzioni di legge previste per i videoterminalisti.

Quali caratteristiche devono avere i locali di controllo?

Con lo stesso interpello, la Commissione ha ribadito che le cosiddette control room destinate alle postazioni di controllo sono a tutti gli effetti qualificabili come "luoghi di lavoro". Ne consegue l'obbligo inderogabile di rispettare tutte le prescrizioni strutturali e ambientali imposte dal Titolo II e dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008. I locali devono quindi garantire conformità per:

  • Parametri dimensionali come superficie, cubatura e altezza.

  • Requisiti ottimali di illuminazione e aerazione degli spazi.

  • Mantenimento di un corretto microclima per la permanenza continuativa degli operatori.

RLS e CSP: quando scatta l'incompatibilità (Interpello 4/2026)?

L'Interpello n. 4/2026 affronta un tema critico per l'organigramma della sicurezza nei cantieri edili: la possibilità di cumulare le cariche di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

Sebbene non vi sia un divieto formale nel testo di legge, la Commissione ha decretato che questa sovrapposizione risulta di fatto incompatibile se la società del lavoratore opera direttamente all'interno del cantiere in fase esecutiva.

  • Cortocircuito di interessi: La medesima persona si troverebbe a rappresentare i colleghi e a dover giudicare (anche se in via indiretta) scelte progettuali sulla sicurezza da essa stessa ideate come CSP.

  • Gestione documentale: La natura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) esige una separazione netta tra la figura che lo redige e quella che, in veste di RLS, è chiamata a consultarlo e valutarlo. Questo cumulo andrebbe inevitabilmente a compromettere i principi di imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio indispensabili per il ruolo del RLS.

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