Infortunio in itinere in bicicletta

Circolare INAIL n.14 del 25/3/2016


Il 25 marzo 2016 l'Inail ha pubblicato le “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede”. Con tale circolare vuole fornire indicazioni facendo seguito alla legge n. 221/2015 dove viene esposto che l'utilizzo della bicicletta per il tragitto casa-lavoro è da intendersi sempre “necessitato” considerati gli effetti ambientali positivi della scelta di tale mezzo per gli spostamenti.
 
Nel 2011 l'Inail aveva specificato che nel caso l'infortunio nel tragitto verso il luogo di lavoro percorso in bicicletta si fosse verificato in una zona chiusa al traffico o su una pista ciclabile, esso era tutelato pure nei casi della non necessità del suo uso (possibilità di utilizzare i mezzi pubblici o andare a piedi). Nel caso l'infortunio fosse avvenuto su strada aperta al traffico invece, esso era da considerare indennizzabile solo se “necessitato”, cioè in caso di mancanza o insufficienza di mezzi pubblici o difficoltà e impossibilità di percorrere il tratto a piedi.
 
La novità di tale circolare è aver sancito in modo chiaro che a prescindere dal fatto che il tratto in bicicletta sia percorso su pista ciclabile o in strada aperta al traffico, l'infortunio in itinere occorso a bordo della bicicletta è sempre indennizzabile , in quanto equiparato a quello del percorso a piedi o su mezzo pubblico.
 
In fine viene puntualizzato che tale disposizione è da applicare agli infortuni futuri o a quelli per i quali sono in atto delle controversie non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
 
Per approfondimenti consultare il testo integrale della Circolare.
 
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05/04/2016

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