Infortuni in Itinere, sentenza Cassazione 2014

Limitazioni al riconoscimento indennità di infortunio


Una forma particolare e anche molto frequente di infortunio al giorno d'oggi è rappresentata dal cosi detto infortunio in itinere, cioè verificatosi durante gli spostamenti da e verso il posto di lavoro; L'argomento solleva spesso delle questioni, ed è a volte oggetto di lite giudiziaria.
 
La Suprema Corte di Cassazione a proposito si è recentemente pronunciata, e anche se la decisione non costituisce precedente vincolante, la sentenza definitiva dell'ultimo grado di giudizio è innegabilemente un punto di diferimento importante. Quali sono le ultime novità?
Il caso oggetto del giudizio è quello di un lavoratore che, dopo aver esposto denuncia presso i competenti uffici dell'INAIL, in seguito ad un infortunio occorso neltragitto casa-lavoro, si è visto negata sia la rendita che l'indennità per inabilità temporanea da lavoro.
 
La motivazione di questa decisione, suggellata con la sentenza 22154, deriva dal fatto che per i Giudici della Cassazione l'utilizzo dell'automobile non era giustificato dalla distanza che esiste tra il luogo del lavoro e l'abitazione, inoltre considerando alcuni aspetti come età del lavoratore e assenza di problemi fisici o di salute, il tragitto che in questo caso non superava il km poteva essere percorso anche a piedi.
La S.C. ribadisce un concetto molto importante, ossia per chiamare in causa l'intervento solidaristico da parte della collettività (attraverso l'INAIL in questo caso) è necessario che l'uso della propria vettura o del proprio mezzo di locomozione sia convalidato da un vincolo di necessità (ovvero non se ne può fare a meno). Nel de quo, tale vincolo era già stato negato nella sua evidenza proprio da coloro che decidono tutti gli aspetti della causa, tanto sulle questioni di fatto tanto su quelle di diritto, ovvero i Giudici di Merito.
 
Uno degli aspetti fondamentali già tracciati da decisioni giurisprudenziali precedenti, è quello legato alla sicurezza e all'incolumità dei lavoratori pendolari, per i quali il mezzo con il rischio più basso di incidenti è proprio il mezzo pubblico, che dovrebbe quindi costituire lo strumento normale per la mobilità.
La sicurezza, un motivo in più quindi per utilizzare i mezzi pubblici, anche ai fini di evitare spiacevoli sorprese in seguito ad infortuni, olltre a costituire certamente un risparmio, e in ultima analisi per salvaguardare un bene a volte tristemente dimenticato ma che costituisce la nostra immensa casa, cioè L'Ambiente.
 
Quando è considerato giustificato dunque, secondo la recente giurisprudenza, l'utilizzo del proprio mezzo personale, in seguito al verificarsi di un infortunio?
L'utilizzo del mezzo privato, sia esso rappresentato da autovettura o motociclo, è giustificato solo quando sia direttamente collegato con la prestazione lavorativa e/o inoltre ritenuto indispensabile per far si che i lavoratori possono raggiungere il posto di lavoro e/o per poi far rientro nelle proprie casa, ad esempio per difficoltà di orari, o di problemi di salute, oltre che per mancanza di collegamenti pubblici e distanze ragguardevoli.
 
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16/12/2014

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