Il reato di omicidio stradale è Legge

Il Senato approva il Disegno di Legge con le modifiche al Codice Penale

 
Il 2 marzo 2016 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di Legge “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274” per la modifica del Codice Penale e della strada in materia di “omicidio stradale”.
Da anni le associazioni, varie manifestazioni e i dati allarmanti (l'anno scorso oltre 180mila incidenti stradali con lesioni a persone, 3mila morti, 260mila feriti e 160 episodi di pirateria con 18 morti nei primi mesi di quest'anno secondo i dati forniti dall'osservatorio Asaps ) richiedevano un intervento forte ai fini di prevenire gli omicidi e i reati stradali.


Le novità e le pene previste per l'omicidio stradale

 
Innanzi tutto l'omicidio stradale è un reato a sé, che prevede, a seconda dei casi:
 
- da 2 a 7 anni di carcere, se la morte è avvenuta a seguito di una violazione del Codice della Strada;
- da 5 a 10 anni di carcere se il guidatore è in stato di ebbrezza (tasso alcolemico maggiore di 0,8 g/l) o se l'incidente è stato il frutto di una condotta particolarmente pericolosa( guida contro mano, eccesso di velocità, sorpassi pericolosi ecc);
- da 8 a 12 anni di carcere se si guida in uno stato di ebbrezza molto grave (tasso oltre i 1,5 g/l) o sotto l'effetto di droghe;
- fino a 18 anni di carcere se le vittime sono più di una.


Per quanto riguarda le pene per il reato di lesioni stradali: 

 
- da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per lesioni gravissime per chi guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droghe;
- da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime se l'incidente è causato da manovre pericolose o da un tasso alcolemido fino a 0,8 g/l.
 
Inoltre se l'omicidio stradale o le lesioni sono causate da conducenti di mezzi pesanti si applica l'ipotesi più grave.
La pena aumenterà (da un terzo a due terzi) nei casi in cui il conducente decida di fuggire e comunque non potrà essere inferiore a a 5 anni nei casi di omicidio e a 3 anni per le lesioni. Sono poi previsti ulteriori aggravanti nei casi di guida senza patente e assicurazione. La pena potrà invece essere diminuita fino a metà quando la colpa del l'incidente è stata causata anche dalla vittima.
 
Revoca della patente per lesioni stradali od omicidio stradale
 
La patente sarà automaticamente revocata sia in caso di condanna o patteggiamenti per lesioni sia di omicidio. Sarà possibile richiedere una nuova patente dopo 15 anni in caso di omicidio e dopo 5 per chi ha causato lesioni. Il termine potrà essere aumentato in presenza di aggravanti: se il conducente fugge dopo un omicidio stradale, potrà fare richiesta della patente solo dopo 30 anni.
Sono inoltre raddoppiati i termini di prescrizione per reato di omicidio stradale ed è obbligatorio l'arresto in fragranza se chi è alla guida è sotto l'effetto di alcol o droga. In tutti gli altri casi l'arresto è facoltativo.
In fine l'ultima novità riguarda la possibilità di richiesta d'ufficio da parte del Giudice di un prelievo coattivo di campioni per la determinazione del dna. Nei casi in cui un ritardo delle indagini potrebbe pregiudicare le stesse, anche il pm potrà chiedere un prelievo coattivo.
 
Per approfondimenti e maggiori informazioni scaricate il PDF contenente il testo integrale del Disegno legge.
 
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08/03/2016

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