Il dipendente pubblico può prestare attività di medico competente?

Interpello 2/2018 salute sicurezza lavoro per lavoratore assegnato a uffici attività vigilanza


 La Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, della Regione Lazio, ha formulato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione del comma 3, art. 39, del Dgl.81/08 Testo Unico sicurezza sul lavoro: “il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.

La Regione chiede se la suddetta disposizione è da ritenersi rivolta a qualsivoglia struttura del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o se è riferita solamente alle aziende che svolgono attività ispettiva e nel caso se vi si applica alla totalità del personale lavoratore con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria.

La risposta all’interpello 2/2018, pubblicato il 12 aprile 2018 dal Ministero del Lavoro – Commissione interpelli salute e sicurezza lavoro, cita lo stesso comma preso in analisi (in continuità con l’articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994) e l’art. 7 del Dgl. 229-1999 definendo che si individua nel Dipartimento di prevenzione una struttura polifunzionale che si occupa sia di vigilanza, ma anche di prevenzione avendo funzione autorizzativa.

In questo modo “il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline”; aiutando nella ricerca di soluzioni inerenti alle gestione dei rischi di:
  • assistenza,
  • comunicazione,
  • informazioni,
  • informazione educazione sanitaria,
  • sorveglianza epidemiologica.

La natura polifunzionale del Dipartimento è sulla base dell’interpello preso in esame, applicabile a ogni struttura del Dipartimento e alla totalità del suo personale lavoratore.

Facendo capo a tali elementi dunque la Commissione si esprime ritenendo che "in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita". 


Per visionare nella fattispecie il suddetto interpello vi rimandiamo alla sezione dedicata Interpello n. 2/2018.

19/04/2018

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