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L’INL chiarisce quando è legittima la nomina di preposti con poca esperienza
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha pubblicato una nota esplicativa volta a chiarire i criteri per la corretta attribuzione delle funzioni di preposto nei contesti aziendali.
Il documento, rilasciato il 16 luglio 2025 (prot. 6261), è parte integrante dei protocolli operativi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022, ed è destinato a guidare l’attività di vigilanza ispettiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il chiarimento si concentra su un tema sensibile: la possibilità che aziende, specie in ambiti strutturati come quello ferroviario, affidino l’incarico di preposto a soggetti con bassa anzianità lavorativa o contratti di apprendistato.
L’intervento si rende necessario per contrastare prassi organizzative che rischiano di svuotare di efficacia la figura del preposto, riducendola a una formalità priva di sostanza.
Nomina del Preposto: cosa dice la normativa?
L’articolo 18, comma 1, lettera b-bis del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di individuare il preposto per ogni attività che lo richieda, ma non stabilisce requisiti minimi legati all’anzianità di servizio o alla tipologia contrattuale.
Allo stesso modo, l’articolo 2, lettera e), definisce il preposto in base alla sua effettiva capacità di sovrintendere all’attività lavorativa e vigilare sull’attuazione delle disposizioni ricevute.
Ne consegue che, in linea teorica, anche un apprendista o un lavoratore neoassunto può essere designato come preposto, purché possegga le competenze professionali necessarie e sia messo nelle condizioni di esercitare realmente i poteri previsti dall’articolo 19.
Nomina del Preposto: I criteri ispettivi per valutare l’idoneità del preposto
La circolare precisa che non esiste una preclusione automatica alla nomina di apprendisti o lavoratori con ridotta esperienza. Tuttavia, spetta agli organi ispettivi accertare, caso per caso, se il soggetto incaricato del ruolo di preposto sia effettivamente in grado di svolgerlo secondo i parametri stabiliti dalla legge.
Nel corso delle verifiche, gli ispettori valuteranno:
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La formazione specifica ricevuta;
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La possibilità concreta di esercitare i poteri di vigilanza;
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L’eventuale presenza di deleghe operative;
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Il riconoscimento del ruolo da parte degli altri lavoratori.
Viene inoltre richiamata la sentenza Cass. Pen. n. 6790/2024, che esclude automatismi nell’inidoneità dell’apprendista, ribadendo l’importanza di valutare le competenze effettive.
Nomina del Preposto: cosa devono fare le aziende?
Il chiarimento dell’INL invita le aziende a procedere con maggiore attenzione nella designazione dei preposti. È fondamentale che ogni nomina sia motivata, supportata da formazione specifica e coerente con la struttura organizzativa. La semplice formalità non basta: il ruolo deve essere esercitabile concretamente, in linea con quanto previsto dagli obblighi normativi e oggetto di verifica da parte degli ispettori.
Clicca qui per consultare direttamente dal sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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