28
OTT
News GMT Consulting
La Commissione Interpelli risponde
Uno degli aspetti che negli ultimi anni desta preoccupazione nel mondo del lavoro è proprio l'accesso da parte di molti lavoratori in ambienti confinati o dove vi è il sospetto di inquinanti, senza l'adeguato utilizzo di DPI, e senza aver ricevuto un'adeguata formazione / informazione.
Ad accrescere notevolmente
l'attenzione su questa problematica è stato proprio l'elevato numero
di morti che si sono registrate in tali circostanze, negli ultimi 10 anni.
In ausilio a tutti coloro che
per ragioni lavorative si trovano ad avere a che fare con tali
ambienti il Legislatore ha emanato il D.P.R. n°177 del 14 Settembre
2011 recante le norme per i lavoratori autonomi o le imprese che
operano in ambienti confinati o con la presenza di sospetti
inquinanti.
Nonostante
la norma abbiamo avuto effetti immediati su tale fenomeno, sono
emersi alcuni dubbi, avanzati dalla Federazione delle Imprese Idriche
ed Energetiche, riguardanti proprio due commi del presente Decreto
che la Commissione Interpelli con la risposta n°
23/2014
ha provveduto a chiarire.
Il primo riguarda l'art. 3
comma 1, del suddetto D.P.R., in merito all'informazione spettante
alla committenza, ovvero se può essere considerata efficacemente
assolta per tutta la validità del contratto o se siano necessari
degli aggiornamenti, una volta essere stata impartita a tutti i
lavoratori, prima dell'ingresso in ogni ambiente lavorativo e che
chiaramente non vi siano apportati cambiamenti nelle condizioni in
cui si deve operare.
La Commissione Interpelli ha chiarito spiegando che la finalità della norma non è
quella di imporre al datore di lavoro che commissiona i lavori
l'obbligo di erogare alle imprese appaltatrici o ai lavoratori
autonomi un'informazione monotona e ripetitiva ma è quella di assicurare che
tutti coloro che per qualsiasi motivo lavorativo, accedano in
ambienti confinati, siano informati in maniera esauriente su ogni
tipo di rischio e sopratutto sulle misure di prevenzione ed emergenza
da adottare in base alla propria attività, prima ancora di
effettuare l'ingresso in cantiere.
Ma quali sono i vantaggi di
questa precisazione? Il primo è quello di poter avere un'informazione
dinamica, specifica, ritagliata in base alla tipologia di attività e al tipo di
luogo lavorativo, il secondo è quello di evitare inutili ripetizioni
informative dettate già dell'art. 36 del D.Lsg 81/08 e s.m.i., che
tutti i lavoratori devono ricevere nel corso della loro attività
professionale.
Per riguarda il secondo
quesito ovvero l'art. 3 comma 2 del DPR 177/2011, in merito
all'importante attività di coordinamento, svolta da parte del
rappresentante del datore di lavoro committente all'interno di detti
ambienti confinati, viene chiesta se non sia necessaria l'assidua
presenza sul luogo di lavoro, di tale figura, o possa invece svolgere
l'attività di sovrintendenza e di controllo tramite procedure di
lavoro previste dall'art. 3 comma 3.
La Commissione ha risposto anche a questo quesito; il rappresentante del datore
di lavoro deve essere una persona competente, formata ed edotta di
tutti i rischi in cui le attività lavorative devono essere svolte e
deve con la sua competenza sovrintendere eliminando o riducendo al
minimo la possibilità che i rischi lavorativi si possano
manifestare. Deve inoltre conoscere quali sono gli interventi di
soccorso principali con interazione diretta sia con il servizio
sanitario nazionale che con i VV.FF.
Sarà
cura del Datore di Lavoro effettuare una scelta oculata, basata
sull'esperienza maturata, scegliendo un rappresentante che sia
all'altezza di un ruolo cosi delicato e importante, definendo le modalità operative più opportune di caso in caso.
Per maggiori informazioni
scaricate il testo integrale dell'Interpello [PDF Adobe Acrobat - 137.45 KB]
Visitate la nostra pagina
sulla sicurezza sul lavoro, in area QSA
28/10/2014
Tutte le news
Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!
Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative