Formazione, informazione e coordinamento ambienti confinati

La Commissione Interpelli risponde


Uno degli aspetti che negli ultimi anni desta preoccupazione nel mondo del lavoro è proprio l'accesso da parte di molti lavoratori in ambienti confinati o dove vi è il sospetto di inquinanti, senza l'adeguato utilizzo di DPI, e senza aver ricevuto un'adeguata formazione / informazione.
Ad accrescere notevolmente l'attenzione su questa problematica è stato proprio l'elevato numero di morti che si sono registrate in tali circostanze, negli ultimi 10 anni.
 
In ausilio a tutti coloro che per ragioni lavorative si trovano ad avere a che fare con tali ambienti il Legislatore ha emanato il D.P.R. n°177 del 14 Settembre 2011 recante le norme per i lavoratori autonomi o le imprese che operano in ambienti confinati o con la presenza di sospetti inquinanti.
Nonostante la norma abbiamo avuto effetti immediati su tale fenomeno, sono emersi alcuni dubbi, avanzati dalla Federazione delle Imprese Idriche ed Energetiche, riguardanti proprio due commi del presente Decreto che la Commissione Interpelli con la risposta n° 23/2014 ha provveduto a chiarire.
 
Il primo riguarda l'art. 3 comma 1, del suddetto D.P.R., in merito all'informazione spettante alla committenza, ovvero se può essere considerata efficacemente assolta per tutta la validità del contratto o se siano necessari degli aggiornamenti, una volta essere stata impartita a tutti i lavoratori, prima dell'ingresso in ogni ambiente lavorativo e che chiaramente non vi siano apportati cambiamenti nelle condizioni in cui si deve operare.
La Commissione Interpelli ha chiarito spiegando che la finalità della norma non è quella di imporre al datore di lavoro che commissiona i lavori l'obbligo di erogare alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi un'informazione monotona e ripetitiva ma è quella di assicurare che tutti coloro che per qualsiasi motivo lavorativo, accedano in ambienti confinati, siano informati in maniera esauriente su ogni tipo di rischio e sopratutto sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare in base alla propria attività, prima ancora di effettuare l'ingresso in cantiere.
 
Ma quali sono i vantaggi di questa precisazione? Il primo è quello di poter avere un'informazione dinamica, specifica, ritagliata in base alla tipologia di attività e al tipo di luogo lavorativo, il secondo è quello di evitare inutili ripetizioni informative dettate già dell'art. 36 del D.Lsg 81/08 e s.m.i., che tutti i lavoratori devono ricevere nel corso della loro attività professionale.
 
Per riguarda il secondo quesito ovvero l'art. 3 comma 2 del DPR 177/2011, in merito all'importante attività di coordinamento, svolta da parte del rappresentante del datore di lavoro committente all'interno di detti ambienti confinati, viene chiesta se non sia necessaria l'assidua presenza sul luogo di lavoro, di tale figura, o possa invece svolgere l'attività di sovrintendenza e di controllo tramite procedure di lavoro previste dall'art. 3 comma 3.
La Commissione ha risposto anche a questo quesito; il rappresentante del datore di lavoro deve essere una persona competente, formata ed edotta di tutti i rischi in cui le attività lavorative devono essere svolte e deve con la sua competenza sovrintendere eliminando o riducendo al minimo la possibilità che i rischi lavorativi si possano manifestare. Deve inoltre conoscere quali sono gli interventi di soccorso principali con interazione diretta sia con il servizio sanitario nazionale che con i VV.FF.
Sarà cura del Datore di Lavoro effettuare una scelta oculata, basata sull'esperienza maturata, scegliendo un rappresentante che sia all'altezza di un ruolo cosi delicato e importante, definendo le modalità operative più opportune di caso in caso.
 
Per maggiori informazioni scaricate il testo integrale dell'Interpello [PDF Adobe Acrobat - 137.45 KB]
 
Visitate la nostra pagina sulla sicurezza sul lavoro, in area QSA
28/10/2014

Tutte le news

Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!

Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'