È necessaria la sorveglianza sanitaria per sovraccarico biomeccanico?

NO, la sorveglianza sanitaria è una misura preventiva applicabile solo in presenza di determinati presupposti, il rischio deve essere significativo, o quantomeno devono esserci dei fondati dubbi (non eliminabili) che lo sia, tali per cui in via cautelativa, si decide di sottoporre il lavoratori ad un protocollo sanitario specifico.

Ad esempio, un impiegato che, occasionalmente, movimenta risme di carta formato A4 (sistemazione scorte stampante e così via), è certamente esposto al rischio mmc, magari traino-spinta se usa un carrellino, ma se appunto la movimentazione ha una frequenza sporadica e un'intensità assai limitata, non è applicabile un protocollo sanitario specifico per la movimentazione manuale dei carichi.
Per questo tipo di esposizione si parla di rischio per la sicurazza e non per la salute. Per esempio la persona potrebbe avere un infortunio proprio in quella singola movimentazione, magari svolta una volta al mese, a causa di un movimento scorretto.
Andranno predisposti altri strumenti, quali procedura di lavoro, attrezzature, informazione e formazione, al fine di prevenire episodi acuti o altri rischi meccanici, ma il rischio per la salute, dell'insorgere di una malattia professionale per questo tipo di lavori occasionali come in ipotesi, non è significativo, per cui la sorveglianza non si applica.

Non è quindi libera facoltà del Datore di Lavoro o del Medico Competente, in generale la sorveglianza sanitaria si applica nei casi stabiliti dalla Legge, che può prevederla direttamente (è il caso ad esempio dei videoterminalisti), o a seguito della valutazione dei rischi attraverso ad esempio una norma tecnica.
 
Nel caso della movimentazione manuale dei carichi l'art. 168 c. 2 lett. “d” del D.lgs. 81/08 stabilisce in tal senso l'obbligo per il Datore di Lavoro “sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII” , e al c. 3 dello stesso articolo indica che le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento ove applicabili, “e negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida”.

L'allegato XXXIII stabilisce quali criteri di valutazione: le caratteristiche del carico, dell'ambiente di lavoro, lo sforzo richiesto, le esigenze connesse all'attività, e i fattori individuali di rischio; vengono indicate inoltre le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) come “da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3”.
 
Visitate la nostra pagina specifica sulla mmc e sovraccarico biomeccanico, nella sezione sicurezza sul lavoro.

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