FAQ MLPS 2026 sull’Accordo Stato-Regioni 59/2025: le domande chiave per le imprese

Dai chiarimenti del Ministero del Lavoro alle ricadute operative su formazione e organizzazione aziendale, in vista della fine del periodo transitorio

FAQ MLPS 2026 sull’Accordo Stato‑Regioni 59/2025: le domande chiave per le impreseIl 27 marzo 2026 il Ministero del Lavoro ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato‑Regioni n. 59/2025, che ridisegna in profondità le regole della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per aziende e consulenti, questi chiarimenti sono il riferimento operativo per arrivare in regola alla fine del periodo transitorio di dodici mesi, calcolato dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (19 maggio 2025, come chiarito dalle stesse FAQ MLPS).

Di seguito una sintesi ragionata delle FAQ che incidono maggiormente su organizzazione, pianificazione formativa e responsabilità datoriali, sulla base del documento ministeriale.

1. Chi può erogare formazione: l’accreditamento regionale

Le FAQ confermano che l’accreditamento regionale del soggetto formatore vale solo nella Regione o Provincia Autonoma che lo ha rilasciato, mentre gli attestati conformi all’Accordo 59/2025 mantengono validità su tutto il territorio nazionale.

Per le imprese questo significa verificare che gli enti formatori che operano stabilmente su più territori dispongano dei necessari accreditamenti locali, soprattutto nei gruppi con sedi diffuse in diverse regioni.

2. Corsi multi‑ATECO e omogeneità dei rischi

È confermata la possibilità di organizzare corsi multi‑azienda e multi‑ATECO, a condizione che il gruppo aula sia omogeneo per rischi, mansioni e contenuti rispetto alla reale valutazione dei rischi (DVR) e non solo al codice ATECO formale.

Questo mette in crisi i corsi “generalisti” indistinti e impone a datori di lavoro e consulenti di documentare il nesso tra programma formativo e rischi specifici dell’unità produttiva.

3. Fine dei “60 giorni”: quando formare i neoassunti

Le FAQ chiariscono che non esiste più un margine generalizzato di 60 giorni dall’assunzione: la formazione va erogata “in occasione” dell’assunzione, del cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove tecnologie, in coerenza con l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Nella pratica questo implica ripensare l’onboarding: il lavoratore non dovrebbe essere adibito alla mansione senza un adeguato percorso formativo già avviato o completato.

4. Formazione pregressa sulle attrezzature: logica “tutto o niente”

Per carrelli elevatori, PLE, gru, escavatori e nuove attrezzature (come i CMM), la formazione pregressa è riconosciuta solo se integralmente conforme per contenuti e durata ai nuovi requisiti del punto 3.5 dell’Accordo.

Se manca anche una parte dei contenuti, non è ammessa una semplice integrazione: l’operatore deve ripetere il corso completo, con impatti significativi su turnazioni e continuità produttiva.

5. Attrezzature: corsi solo in presenza

Le FAQ escludono espressamente l’uso di videoconferenza sincrona ed e‑learning per la formazione (iniziale e di aggiornamento) sulle attrezzature di lavoro, sia per la parte teorica sia per quella pratica.

Le imprese devono quindi riorganizzare calendari e logistica per garantire corsi esclusivamente in presenza, aspetto particolarmente critico per chi ha addetti distribuiti tra stabilimenti diversi o cantieri mobili.

6. Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento

Per chi opera in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento, il nuovo percorso formativo – ad alta componente pratica – deve essere completato entro il termine del periodo transitorio e può riconoscere la formazione pregressa solo se pienamente allineata ai nuovi contenuti.

Le aziende che gestiscono reti, impianti, manutenzioni industriali e utilities devono quindi programmare per tempo corsi specifici, altrimenti rischiano il blocco delle attività più critiche.

7–8. Datore di lavoro RSPP e vecchi esoneri

Le FAQ dettagliano il nuovo percorso modulare per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (corso propedeutico, modulo comune e moduli tecnici integrativi, con aggiornamento quinquennale).

È inoltre confermato il riconoscimento dei crediti formativi per i datori di lavoro già esonerati in base al DM 16/01/1997 o alle previgenti disposizioni della 626/94, purché siano rispettate le condizioni previste a suo tempo e siano dimostrabili gli aggiornamenti.

9. Preposti: aggiornamento biennale e stop e‑learning

Per i preposti viene introdotto l’aggiornamento obbligatorio ogni due anni, con un regime transitorio che impone di “riportare in linea” chi ha formazione datata oltre i due anni entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Le FAQ confermano inoltre il divieto di e‑learning per formazione e aggiornamento dei preposti, ammettendo solo presenza fisica o, ove previsto, videoconferenza sincrona.

10. Lingua veicolare, fascicolo del corso e periodo transitorio

Il documento ministeriale ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro di verificare la comprensione della lingua veicolare da parte dei lavoratori stranieri, richiamando un orientamento consolidato in giurisprudenza: una formazione non compresa equivale a formazione omessa.

È inoltre previsto che il fascicolo del corso sia conservato per almeno dieci anni dal soggetto formatore e che, per i 12 mesi successivi al 19 maggio 2025, possano ancora essere avviati corsi secondo i precedenti Accordi, salvo eccezioni specifiche.

Queste FAQ non sono un semplice allegato tecnico, ma il riferimento operativo per rivedere piani formativi, fornitori e documentazione, con l’obiettivo di arrivare alla fine del periodo transitorio con un sistema di formazione realmente allineato alle aspettative del Ministero del Lavoro e agli obblighi del D.Lgs. 81/2008.

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30/03/2026

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