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Approfondimento tecnico su chiarimenti ministeriali 27 marzo 2026 per gestione formazione sicurezza e passaggio al nuovo regime formativo
L’emanazione delle FAQ da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) segna un punto di svolta per la pianificazione della sicurezza aziendale nel biennio 2026-2027.
I chiarimenti del 27 marzo sciolgono i nodi interpretativi sull’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, definendo con precisione come le imprese debbano gestire la transizione dai vecchi protocolli formativi ai nuovi standard di addestramento e aggiornamento continuo.
Che cos’è il regime transitorio dell’Accordo 59/2025?
Il Ministero ha definito una "finestra di salvaguardia" per evitare il blocco delle attività formative in corso e garantire la continuità della protezione:
Che cos’è la nuova formazione per Preposti e Dirigenti?
Le FAQ dedicano ampio spazio alle figure che esercitano funzioni di vigilanza e coordinamento, innalzando gli standard di responsabilità:
- Periodicità degli aggiornamenti: non si parla più solo di "scadenza quinquennale" generica; per i Preposti la cadenza viene resa più stringente in presenza di mutamenti tecnologici rilevanti nel ciclo produttivo;
- Vincoli sull'E-learning: viene fatta chiarezza definitiva sulla quota di formazione erogabile in modalità asincrona. Mentre la parte teorica può beneficiare dell'e-learning, la componente "relazionale e comportamentale" della sicurezza deve avvenire in presenza o videoconferenza sincrona per garantire il confronto diretto;
- Addestramento pratico: le FAQ ribadiscono che l'addestramento non può essere sostituito dalla sola formazione teorica e deve essere tracciato con prove di capacità operativa sul campo.
Che cos’è il Fascicolo Formativo Digitale?
L'integrazione della formazione nel sistema di vigilanza nazionale diventa realtà attraverso la digitalizzazione:
- Tracciabilità e Interoperabilità: i dati della formazione devono essere pronti per confluire nel Fascicolo Formativo del Lavoratore. Questo permette all'Ispettorato (INL) di verificare in tempo reale la conformità aziendale durante le ispezioni;
- Portabilità delle competenze: in caso di cambio azienda o mansione, il lavoratore porta con sé il proprio "patrimonio formativo" digitale, riducendo l'onere per il nuovo datore di lavoro di dover rifare percorsi già validati;
- Certificazione degli Enti: solo i soggetti formatori che caricano i dati nei sistemi previsti possono rilasciare attestati validi ai fini del nuovo Accordo.
Che cos’è il ruolo degli Organismi Paritetici nel nuovo sistema?
Il Ministero rafforza il principio di collaborazione tra le parti sociali:
- Collaborazione obbligatoria: viene chiarito quando e come le aziende devono coinvolgere gli organismi paritetici nella pianificazione della formazione, specialmente per le piccole e medie imprese.
- Standard di qualità: gli organismi paritetici assumono un ruolo di "garante" della qualità formativa, verificando che i programmi siano effettivamente calati sulla realtà operativa dell'azienda e non siano semplici adempimenti burocratici.
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