Esposizione gas radon nei luoghi di lavoro: nuove modifiche

In vigore dal 28 gennaio 23 il nuovo decreto correttivo D.Lgs. 203/2022 in materia di gas radon

Esposizione gas radon nei luoghi di lavoro: nuove modificheSegnaliamo il seminario "Valutazione del rischio di esposizione al gas RADON negli ambienti lavorativi e residenziali" tenuto a Milano il 26 gennaio 2023 con l'obiettivo di presentare la normativa per la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro e in particolare le modifiche operate dal D.Lgs. 203/2022 sul D.Lgs. 101/2020.

Il seminario è stato organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione con il contributo di varie associazioni che si occupano di radioprotezione e il patrocinio del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano.

Il radon è stato classificato come agente cancerogeno del gruppo 1 dal 1988 ed è la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta.

Il seminario ha toccato molti aspetti relativi al radon, da quelli normativi a quelli applicativi, in cui si sono discusse anche le esperienze concrete maturate dagli organi di controllo e vigilanza, dagli esperti di radioprotezione, da medici autorizzati, da medici competenti e da tutti i professionisti del settore. In particolare, si è focalizzato l'attenzione sui livelli di riferimento e sulla registrazione dei dati.

Il decreto legislativo 101/2020 ha introdotto molte innovazioni per la protezione contro il radon negli ambienti di vita e di lavoro, l'uso del Livello di Riferimento (LdR) come strumento decisionale, un quadro normativo più ampio per la protezione dal radon nei luoghi di lavoro e la creazione di una nuova figura professionale, l'esperto in interventi di risanamento.

Protezione gas radon nei luoghi di lavoro: nuove modifiche del D.Lgs. 203/2022 

Nel seminario svolto si è soffermato poi anche sulle motivazioni per la predisposizione di un decreto correttivo:

  • recepire alcune osservazioni di non conformità del decreto legislativo 101/2020 rispetto alla direttiva 2013/59/Euratom;
  • risolvere alcune situazioni di criticità, emerse nella prima fase di attuazione del d.lgs 101/2020;
  • risolvere refusi materiali, incongruenze editoriali e incertezze interpretative che residuano dalla prima stesura del suddetto decreto.
  • recepire le proposte integrative e modificative pervenute dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

L’evento ha dato inoltre indicazioni relative all’articolo 12 (Livelli di riferimento radon), come modificato dal decreto correttivo.

Si specifica che i livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono:

  • 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti;
  • 200 Bq m-3 per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
  • 300 Bq m-3 per i luoghi di lavoro;
  • il livello di riferimento di cui all’articolo 17, c. 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell’Allegato II, sez. I, punto 1.

Noi di GMT Consulting siamo partner solution provider su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per tutti gli adempimenti obbligatori correlati al D.lgs. 81/2008 (ex D.lgs. 626/94).

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30/01/2023

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