Emergenza Covid-19 : Misure obbligatorie per chi entra in Italia

Ministero Salute disposizioni dal 28 marzo 2020 per obbligo sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario

Ministero della salute accesso in italia dopo il 28 marzo 2020 Ordinanza del Ministero della Salute, del 28 marzo 2020, sulle misure aggiuntive ed urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica nazionale da nuovo Coronavirus Covid-19 in Italia.

Vengono disposte all’art.1 le misure da adottare per le persone cheentrano in Italia”; all’art.2 vengono indicate le “disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera”, a conclusione l’art.3 con le disposizioni finali ove viene indicato che quanto definito dalla suddetta ordinanza ha effetto dalla
data del 28 marzo 2020, queste disposizioni “sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.”

Vi riportiamo alcune indicazioni all’Art. 1 “entrata in Italia”.

Al comma 1 viene stabilito che contro il diffondersi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 viene ordinato che, chi intende fare ingresso in Italia tramite:

  • trasporto aereo,
  • trasporto marittimo,
  • trasporto lacuale,
  • trasporto ferroviario,
  • trasporto terrestre;

è tenuto, per accedere al servizio, “a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche dei vettori o armatori, di:

    a)  motivi del viaggio,  nel  rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 successive modificazioni e integrazioni;

    b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

    c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria e isolamento fiduciario.”

 

Al comma 2 viene disposto, per i vettori e gli armatori al comma 1, di provvedere alla misurazione della temperatura dei singoli e di vietarne l'imbarco a chi presenta stati febbrili. Imbarco non consentito anche se la documentazione risulti incompleta.

Obbligo di adottare le misure organizzative che assicurano in ogni momento del viaggio la distanza interpersonale di almeno 1mt.

Si raccomanda l'uso da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei DPI, con le condizioni dove essi possono essere  temporaneamente  rimossi. Per il trasporto aereo saranno forniti i DPI all'imbarco per i passeggeri che ne sono sprovvisti.

Al comma 3 viene definito che chi farà ingresso in Italia, modalità comma 1, anche se asintomatiche “dovrà immediatamente comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora  preventivamente  indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b”.

Se vi fosse l’insorgenza dei sintomi da COVID-19 vi è l’obbligo di avvisare le autorità competenti.

Nel comma 4 si indicano le modalità da seguire nel caso non sia possibile per raggiungere effettivamente l'abitazione-dimora segnalata in partenza.

Al comma 5 si specificano le medesime condizioni per le persone fisiche che entrano in Italia con mezzo proprio o privato; dei commi 3 e 4.

Le disposizioni elencate all'art.1 non sono applicate al personale addetto al trasporto delle merci.

Vi rimandiamo al testo del decreto per maggiori indicazioni rispetto quanto disposto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2020.

Visiona la nuova news sull'Ordinanza Regionale di Regione Lombardia, n. 522, sulle misure di restrizione territoriale della regione in atto fino al 13 aprile 2020.

Proroga dello stato di emergenza nazionale Covid-19 al 15 ottobre 2020.

30/03/2020

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