DPCM 7 agosto 2020 novità Covid settore sicurezza

Ultime disposizioni coronavirus formazione salute e sicurezza attività produttive industriali commerciali

DPCM Covid 7 agosto 2020 Ultimo DPCM del 7 agosto 2020, approvato l’ 8 agosto ed in vigore fino al 7 settembre 2020, sulle misure di contenimento generali, formazione e rispetto protocolli; quali misure urgenti contro l'emergenza epidemiologica da Covid nuovo coronavirus.

Il DPCM fa riferimento alle delibere sullo stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, e contiene ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare emergenza Covid del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33.

DPCM 7 agosto 2020 formazione in materia di salute e sicurezza

Il nuovo DPCM, all’articolo 1, si sofferma sull’ambito della formazione consentendo la ripresa dell'attività formativa in diversi settori. In materia di formazione vengono consentiti dal DPCM del 7 agosto i seguenti corsi:

  1. corsi abilitanti, le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole;
  2. corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
  3. corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole ed altri enti di formazione;
  4. corsi di formazione e corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni;
  5. corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a patto che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dell'INAIL, con il fine del mantenimento del distanziamento sociale. 
  6. corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.
  7. corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Misure di contenimento rischio Covid per la sicurezza in attività produttive, industriali e commerciali

L’articolo 2 del DPCM del 7 agosto 2020 fa riferimento alle “misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.

L’articolo 2 indica le disposizioni rilevanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'intero territorio nazionale italiano, indicando per “tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.

Per le attività commerciali al dettaglio permane, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, l’obbligo di dilazione degli ingressi dei clienti con divieto di sostare nei locali più tempo del necessario all’acquisto.

Le attività ristorative, tra le quali ristoranti, bar, gelaterie, pub e pasticcerie; vengono consentite fatto salvo che Regioni o Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento dell’attività con l'andamento della situazione epidemiologica negli specifici territori “e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”.

Consentite le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale con garanzia della distanza interpersonale di sicurezza.

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio con rispetto delle norme igienico-sanitarie e la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Misure di contenimento contagio protezione vie respiratorie e distanziamento interpersonale

Vengono confermate dal nuovo DPCM del 7 agosto 2020 la maggior parte delle misure già in vigore, come l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi pubblici ed il distanziamento interpersonale di 1 metro:

  • “E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.
    Per mantenere la protezione delle vie respiratorie possono essere utilizzate mascherine di comunità come le mascherine monouso o mascherine lavabili (anche auto-prodotte), in materiali multistrato per fornire adeguata barriera e garantire comfort, respirabilità, forma e aderenza adeguate per coprire dal mento al di sopra del naso.
    L’uso delle mascherine di comunità è da intendersi in aggiunta alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio da Covid, le quali restano invariate e prioritarie, come l'igiene costante e accurata delle mani ed il distanziamento interpersonale.
  • “E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”.

Il DPCM 7 agosto presenta inoltre nuove disposizioni all’art. 12 che "si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020”.

Si riporta alla visione del testo integrale in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

26/08/2020

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