DPCM 3 novembre 2020 Covid zone rosse

Scenario di tipo 3 : aree territoriali ad elevata gravità e con livello di rischio alto nuovo coronavirus

DPCM 3 novembre 2020 Nuovo Dpcm del 3 novembre 2020 sulle ultime misure in atto nel territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19

Vengono disposte all’art. 2 del DPCM Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”.

Definiti gli standard per le Regioni dello “scenario di tipo 3” con un livello di rischio sanitario Covid “alto”.

Stabilite sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, per quanto predisposto nel documento dell’8 ottobre 2020 condiviso dalla Conferenza Regioni – Province autonome “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, ed in base ai dati elaborati dalla cabina di regia decreto Ministro salute 30 aprile 2020 e del Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.

Documento strategia Covid Regioni periodo autunno inverno.

Per queste zone può essere prevista, su specifiche parti del territorio regionale in base al rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4, art. 2.

Il Ministro della salute definirà con frequenza almeno settimanale verifica sul permanere dei presupposti dello scenario di rischio “alto”, e provvede con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco.
Fermo restando permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

“Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.”

In riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Ordinanze, concernenti individuazione delle situazioni di “scenario di tipo 3” con un livello di rischio “alto”, si farà riferimento alle seguenti misure di contenimento regionale facenti capo ai divieti di :

  1. spostamento in entrata e in uscita dai territori di “rischio alto”, salvo per spostamenti motivati (comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità), oltre agli spostamenti necessari per lo svolgimento della didattica in presenza e per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  2. “spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

Oltre alla sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione di mense e catering continuativo su base contrattuale nel rispetto dei protocolli o linee guida di prevenzione o contenimento contagio covid.

Viene consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio con rispetto delle norme igienico sanitarie e fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.

Testo integrale DPCM del 3 novembre 2020.

Le disposizioni sono attive nell’intero territorio nazionale in sostituzione del DPCM del 24 ottobre 2020, e permangono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

04/11/2020

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