Direttiva europea Sup sulla plastica monouso in vigore Italia

Stop plastica monouso, prodotti di plastica oxodegradabile e attrezzi da pesca contenenti plastica dal 3 luglio 2021

plastica monouso stop dal 3 luglio 2021 Direttiva UE SUP plastica monouso in vigore da domani, sabato 3 luglio 2021.

La Direttiva europea Sup sulla plastica monouso - Single Use Plastic - 2019/904 del 5 giugno 2019 ha quale obiettivo la prevezione e riduzione di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana promuovendo un’economia circolare con prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

Prevarrà la suddetta Direttiva anche in caso di conflitti con le Direttive 94/62/CE e 2008/98/CE.

Elenco prodotti plastica monouso vietati

Dal 3 Luglio 2021 la Direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Elenco dei prodotti di plastica monouso con produzione vietata dal 3 luglio 2021:

Prodotti plastica monouso di cui all’art. 4 sulla riduzione del consumo

  • Tazze per bevande - inclusi tappi e coperchi;
  • contenitori per alimenti: destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente; e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, compresi contenitori per alimenti fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato. Fanno eccezione i contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato

  • Bastoncini cotonati. Salvo che  rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (1) o 93/42/CEE del Consiglio (2);
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  • piatti;
  • annucce. Salvo che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o 93/42/CEE;
  • agitatori per bevande;
  • aste a sostegno dei palloncini. Fatta eccezione per i palloncini ad uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non vengono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
  • contenitori per alimenti in polistirene espanso usati per alimenti: destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione compresi contenitori per alimenti fast food o altri pasti pronti per il consumo immediato. Fanno eccezione i contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
    contenitori per bevande in polistirene espanso, tappi e coperchi;
  • tazze per bevande in polistirene espanso, tappi e coperchi.

Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 6, paragrafi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti

  • Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri. Vengono esclusi i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica ed i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida.

Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 7 sui requisiti di marcatura

  • Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
  • salviette umidificate per l’igiene personale e per uso domestico;
  • prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
  • tazze per bevande.

Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 8, paragrafo 2,sulla responsabilità estesa del produttore

  • Contenitori per alimenti usati per alimenti: destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione compresi contenitori per alimenti fast food o altri pasti pronti per il consumo immediato. Fanno eccezione i contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
  • pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
  • contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri. Esclusi i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
  • tazze per bevande, tappi e coperchi;
  • sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’art. 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE.

Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 8, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore

  • Salviette umidificate per l’igiene personale e per uso domestico;
    palloncini. Esclusi quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

Altri prodotti di plastica monouso di cui all’art. 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore

  • Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

Prodotti di plastica monouso di cui all'art.9 sulla raccolta differenziata e di cui all’art. 6 paragrafo 5, sui requisiti del prodotto

  • Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, tappi e coperchi, ma non: le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 10 sulle misure di sensibilizzazione

  • Contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione compresi contenitori per alimenti fast food o altri pasti pronti per il consumo immediato. Fanno eccezione i contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
  • pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;
  • contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri. Vengono esclusi i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
  • tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;
  • prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
  • salviette umidificate per l’igiene personale e per uso domestico;
  • palloncini. Esclusi quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.
  • sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’art. 3, punto 1 quater, della direttiva 94/62/CE;
  • assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

Questi oggetti potranno essere venduti soltanto al fine di esaurire le scorte di magazzino.

DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Gazzetta Ufficiale recepimento Direttiva UE 2019/904 

02/07/2021

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