Direttiva Europea 2017/2398 cancerogeni mutageni 11 nuove sostanze

Aggiornamenti valori limite esposizione lavoratori agenti pericolosi

 

 Il Parlamento ha approvato nuove regole UE per proteggere al meglio i dipendenti sul luogo di lavoro dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Gli Stati membri avranno tempo per adeguarsi entro il 17 gennaio 2020.

Grazie alla Direttiva Europea 2017/2398 del 12 dicembre 2017, ad oggi in vigore dal 17 gennaio 2018, si ha la modifica e sostituzione di articoli ed allegati della Direttiva 2004/37/CE in materia di protezione lavoratori contro i rischi dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Le nuove regole UE hanno aggiunto ben 11 sostanze cancerogene all’elenco dei prodotti soggetti ai limiti di esposizione; le fasce più colpite sono i lavoratori edili, del legno, del tessile e del settore chimico.

Tra le prime precauzioni vi sono stati introdotti nuovi limiti di esposizione ridotti alle sostanze in ambito professionale, definiti sulla base di quantità massima di sostanze nocive alla quale i lavoratori possono essere esposti, per dieci agenti chimici:

  • ossido di propilene,
  • butadiene,
  • 2-nitroproprano,
  • acrilammide,
  • bromoetilene,
  • bromuro di vinile,
  • composti del cromo esavalente,
  • ossido di etilene,
  • idrazina e o-toluidina;

E nuovi limiti risotti di esposizione professionale per le fibre ceramiche refrattarie e le polveri di silice cristallina.

Inoltre i limiti di esposizione alle polveri di legno duro (prodotte dal taglio del legno) ed al cloruro di vinile monomero (principalmente utilizzato per produrre PVC) sono stati rivisti.

Nella Direttiva si ricorda che i suddetti valori limite fissati saranno oggetto di riesame. La Commissione dovrà inoltre valutare entro il primo trimestre del 2019 se includere o meno nell’elenco delle sostanze pericolose anche le sostanze tossiche per la riproduzione, ossia le sostanze che hanno effetti sulla funzione sessuale e sulla fertilità.

Saranno i datori di lavoro ad avere l’obbligo di individuazione e valutazione rischi per i loro lavoratori esposti a queste sostanze e saranno gli stessi datori ad adottare misure preventive.

Le nuove norme prevedono inoltre che l’autorità nazionale per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori avrà la facoltà di decidere se proseguire la sorveglianza anche dopo la fine dell’esposizione, definendo a sua discrezione il termine di sorveglianza per definire il tempo necessario a salvaguardare la salute dei dipendenti.

06/02/2018

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