Decreto Rilancio conversione Legge novità mascherine DPI

Legge 17 luglio 2020 salute e sicurezza lavoro modifiche competenza validazione in deroga Covid

Decreto Rilancio convertito in Legge nuove competenze mascherine DPI Covid Decreto-Legge Rilancio del 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; testo normativo coordinato contenete le successive modifiche e abrogazioni.

La conversione in Legge del Drecreto-Legge Rilancio è stata pubblicata al 18 luglio 2020 ed è in vigore dal 19 luglio 2020.

La Legge è suddivisa in otto titoli e presenta un totale di 266 articoli, cui seguono gli allegati disposti come provvedimenti raffigurati in formato grafico. 

In riferimento alle disposizioni del “Titolo III – misure a favore dei lavoratori” per il settore sicurezza sul lavoro in riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale si riportano le specifiche degli articoli del “Capo I - Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” (articoli 66 - 81).

L'Art. 66 fa capo alle modifiche all'art.16 dispositivi di protezione individuale legge 24 aprile 2020, n. 27 ove vengono apportate le modifiche rispetto al:
  a) comma 1, le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»; 
  b) comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche  ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.». 

L'Art. 66 bis fa riferimento alle disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti di importazione e validazione mascherine chirurgiche e Dispositivi di Protezione Individuale.

Legge Rilancio introdotta competenza Regione per validazione in deroga mascherine e DPI

Con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” si introduce la competenza regionale per la validazione in deroga dei Dispositivi di Protezione Individuale e per le mascherine chirurgiche.

Secondo quanto disposto dall’Art.66 bis Mascherine chirurgiche e Dispositivi di Protezione Individuale mantengono, per importazione e immissione sul mercato, i criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti fino al termine dello stato di emergenza Covid.
Per le mascherine chirurgiche e per i Dispositivi di Protezione Individuale i criteri indicati saranno definiti entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un apposito comitato tecnico; ossia entro il 29 luglio 2020.

Al comma 4 del suddetto articolo viene riportato che le regioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione in deroga “e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonchè delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli”.

Al comma 5 dell'articolo si dispone che permangono ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, questo convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
ISS e INAIL rimangono competenti su definizione delle domande a loro pervenute fino al 15 giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quindi fino al 03 Agosto 2020, e salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

Il richiedente validazione in deroga può rinunciare all'iter regionale con domanda di rinuncia espressa e seguire iter INAIL o ISS attuale.

Salute e sicurezza sanità assistenza territoriale Covid

Al Titolo 1, articoli 1-23, vi sono le indicazioni su salute e sicurezza estese all’ambito sanitario, fra queste segnaliamo tra i primi articoli:

  • Art.1 recante le disposizioni urgenti su assistenza territoriale per l’anno 2020 fine a rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria;
  • Art.1 ter facente capo alle linee guida di gestione emergenza Covid presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità;
  • Art. 2 rispetto la riorganizzazione ospedaliera correlata all’emergenza in atto facente capo alle disposizioni per ricoveri nei reparti di terapia intensiva e riqualificazioni posti letto; aumento numero dei mezzi pubblici correlati ai trasporti pazienti Covid e rispettivi stanziamenti atti nel complesso alle azioni di garanzia sanità.

Si rimanda alla Gazzetta Ufficiale per la consultazione integrale del : Testo del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.

Contatta GMT per richiedere supporto nelle procedure di validazione in deroga mascherine chirurgiche e DPI.

22/07/2020

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