Datore lavoro primo soccorso prevenzione incendi e evacuazione

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le indicazioni operative

 

 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), facendo riferimento al DgL. n. 149/2015, ha fornito diversi orientamenti ispettivi per permettere la meglio comprensione dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza lavoro.

Tra le circolari, gli indirizzi operativi e le risposte ai quesiti di carattere generale provenienti dalle Strutture territoriali; vi è la Circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, con pubblicazione il 24 gennaio, che fornisce importanti chiarimenti per le modifiche apportate in attuazione delle deleghe del “Jobs Act”, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

La Circolare n. 1/2018 si sofferma a ribadire gli indirizzi vigenti normativi e ricordare quali siano alcuni degli aspetti in riferimento agli obblighi in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze; così come preannunciato dall’oggetto: “Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 34, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione”.

L’art. 20, comma 1, lettera g) del d.lgs. 151/2015 ha modificato l’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e ha abrogato il comma 1-bis riportando la disposizione al testo originario del DgL. 81-08 e ha rimosso la limitazione introdotta dal comma 1-bis, definendo che anche nelle piccole imprese, con più di cinque lavoratori, la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza.

La Circolare si sofferma sulla totale autonomia di operabilità del datore di lavoro riguardo allo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi e di evacuazione, escluse le realtà aziendali considerate comunque a rischio dall’ art. 31 comma 6, specificando che “non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo”.

Mentre in relazione all’art. 18 del Testo Unico, nel quale sono specificati obblighi del dirigente e del datore di lavoro, quest’ultimo ha l’obbligo di :

  • “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (comma 1, lettera b);
  • “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti” (comma 1, lettera t).

Tenendo sempre conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva.


A conclusione si evince che “il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43”.

08/02/2018

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