COVID-19 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

Disposizioni per il contrasto e il contenimento del 2019-nCoV sul territorio nazionale Italia

Presidenza del consiglio dei ministri Nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020, fine ad unificare le azioni di contrasto e contenimento del nuovo coronavirus 2019-nCoV, COVID-19, per l’intero territorio italiano.

Si rimanda al testo integrale del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 marzo 2020.

Si riassumono i punti esposti all’art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020:

  1. Sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali che coinvolgono personale sanitario-incaricato ai servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. “Differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale”;
  2. Sospese manifestazioni, eventi e spettacoli di ogni natura che non consentano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sospese quindi attività teatrali e cinematografiche, ed altre attività in luoghi pubblici o privati che determina affollamento.
  3. Sospesi eventi e competizioni sportive pubblici o privati, salvo per quanto specificato nell’allegato 1 del decreto presidente del consiglio dei ministri dello scorso 1 marzo 2020.
  4. Sospesi i servizi educativi sino al 15 marzo 2020, ad esclusione dello svolgimento a distanza. Esclusi dalla sospensione corsi post universitari per le professioni sanitarie (medici in formazione specialistica, corsi in medicina generale, tirocinanti professioni sanitarie …) e le attività delle scuole dei ministri della difesa e dell’interno.
  5. Sospesi viaggi di istruzione, iniziative di scambio, visite guidate e uscite didattiche.
  6. Fermo restando le precisazioni della lettera d) quale riammissione nei servizi educativi per l’infanzia, art.2 D.lgs. 13 aprile 2017, e “nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria”,”di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.
  7. Dirigenti scolastici sono atti ad attivare modalità didattiche a distanza per tutta la durata della sospensione delle attività presso le scuole fisiche.
  8. Nelle Università e Istituzioni di alta formazione si svolgeranno le attività didattiche e curriculari solo ove possibile a distanza, sotto individuazione delle stesse.
  9. Agli studenti universitari o degli istituti di alta formazione che causa emergenza sanitaria saranno assenti, alle modalità presenti al punto di sopra, non verranno computate le assenze ai fini di ammissione agli esami finali o relative valutazioni.
  10. Divieto agli accompagnatori dei pazienti di restare nelle sale di attesa di pronto soccorso, dipartimenti emergenze e accettazione, salve specifiche del personale sanitario preposto.
  11. Accesso limitato ai visitatori e parenti alle strutture ospedaliere e lungo degenza, RSA, limitata solo ai casi che la direzione della struttura indica, per prevenire possibili casi infettivi.
  12. Lavoro agile, secondo gli art.8 e 23 della legge del 22 maggio 2017 può essere applicato per la durata dello stato di emergenza “di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2018, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.
  13. Proroga dei termini previsti agli art.121-122 del decreto legislativo 30 aprile 1992 per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame causa sospensione.
  14. Le articolazioni territoriali del servizio sanitario nazionale assicurano idoneo supporto al Ministero della Giustizia al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus 2019-nCoV, anche mediante idonei presidi.

All’art.2 del suddetto decreto vi sono esposte le misure di informazione e prevenzione al COVID-19 atte all’intero territorio nazionale.

Si precisa il punto 7. dell'.art.2 del decreto in oggetto: "Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1".
A tal proposito si rimanda alla pagina dell'Istituto Superiore di Sanità - ISS ove si trova il materiale divulgativo scaricabile, quali poster, infografiche, opuscoli; inerenti al 2019-nCoV: SARS-COV-2 materiale informativo.


Sono inoltre stabiliti i provvedimenti che prenderanno gli operatori sanitari e i servizi di sanità pubblica territoriale.
Per massimizzarne l’efficacia in relazione alle procedure sanitarie il decreto informa sul significato, modalità e finalità di isolamento domiciliare:

  • Mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione,
  • Divieto di contatti sociali, spostamenti e viaggi
  • Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Specificate inoltre le modalità da seguire nel caso vi sia comparsa dei sintomi della persona in sorveglianza.

Le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, rimangono in vigore sino al 3 aprile 2020. Altre indicazioni sulle disposizioni finali all’art.4 del suddetto decreto.

Testo integrale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020.

Si rimanda alla nostra news più recente sulle ultime disposizioni di proroga stato emergenza Covid in Italia ad ottobre 2020.

05/03/2020

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