Consulta CIIP: tutti i commenti della Consulta sulle novità del decreto 81

Tutte le indicazioni della CIIP su novità del D.L. 48/2023 e le modifiche al D.Lgs. 81/2008

Consulta CIIP: tutti i commenti della Consulta sulle novità del decreto 81La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) è una associazione nata nel 1990 per volontà di alcune tra le più rappresentative Associazioni professionali e scientifiche che operano nei settori della medicina del lavoro, dell'igiene industriale, della prevenzione ambientale, della sicurezza del prodotto e dell'ergonomia.
Risulta oggi uno strumento per l'integrazione delle conoscenze e l'armonizzazione delle risposte alle problematiche della prevenzione e della sicurezza dei lavori.
La Consulta ha commentato le modifiche al Decreto Legislativo 81/2008, introdotte dal Decreto Legge 48/2023, pronunciandosi che queste modifiche rappresentano solo una piccola parte di ciò che è necessario per migliorare le condizioni di lavoro e ridurre gli infortuni e le malattie professionali.
La Consulta quindi auspica l'implementazione di una Strategia nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che integri in modo organico e coerente le diverse iniziative legislative e non.

Consulta CIIP: commenti al D.L. 48/2023 su medico competente e sorveglianza sanitaria

La CIIP ha commentato le modifiche apportate dal Decreto Legge 48/2023 riguardo al medico competente e sorveglianza sanitaria.
La modifica più significativa riguarda l'obbligo di nominare un medico competente ogni volta che la valutazione dei rischi suggerisce la necessità di una sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione.
Questo obbligo si estende a tutti i rischi valutati, non solo a quelli previsti esplicitamente dalla normativa.
La CIIP ritiene che questa modifica metta fine a un dibattito durato molti anni riguardo alla legittimità della sorveglianza sanitaria per rischi non normati, a condizione che siano valutati e in linea con l'articolo 18 e l'articolo 15 del Decreto Legislativo 81/2008.

L'innovazione introdotta mira a evitare continui aggiornamenti del DVR per includere rischi specifici, vecchi e nuovi, in relazione ai cambiamenti del lavoro.
Inoltre, si sottolinea l'importanza del ruolo dei medici competenti e delle associazioni scientifiche nel supportare coloro che devono rivedere la valutazione dei rischi e decidere se la sorveglianza sanitaria sia necessaria o meno. 

La CIIP propone che le competenze del medico competente siano sempre coinvolte nella valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, e che il parere del medico competente sia indispensabile per decidere se è necessaria o meno una sorveglianza sanitaria.
Si suggerisce una modifica dell'articolo 19, comma 1, per introdurre l'opportunità che il datore di lavoro coinvolga il medico competente nella valutazione dei rischi fin dall'inizio, specificando che la collaborazione può terminare con la stesura del DVR o continuare a seconda delle esigenze. Non si tratta di un obbligo, ma almeno di un'opportunità suggerita al datore di lavoro di farsi assistere da un medico del lavoro, anche in modo temporaneo.

Consulta CIIP: commenti al D.L. 48/2023 su medico competente, cartelle e sostituti

La CIIP commenta le modifiche all'articolo 25 riguardanti i medici competenti nel DL 48/2023, concentrandosi su due nuove aggiunte al comma 1:

  • la richiesta della cartella sanitaria del lavoratore al momento dell'assunzione e l'utilizzo delle informazioni contenute per formulare il giudizio di idoneità. Si ritiene che questa modifica sia di buon senso e consenta di conoscere meglio la storia lavorativa e il quadro clinico del lavoratore, evitando duplicazioni di esami. Si suggerisce che, in caso il lavoratore non riesca ad esibire la cartella sanitaria, il medico competente possa richiederla al precedente datore di lavoro, previo consenso del lavoratore.
    Nel caso in cui non sia possibile ottenere la cartella sanitaria precedente, il medico competente formulerà comunque il giudizio di idoneità basandosi sulle informazioni disponibili, annotando l'evenienza nella cartella sanitaria. Non sono previste sanzioni per questa modifica normativa.
  • riguarda la comunicazione, per motivi gravi e giustificati, al datore di lavoro del nominativo di un sostituto medico competente, con i requisiti richiesti dall'articolo 38, per svolgere gli obblighi di legge durante il periodo di sostituzione specificato
    La formulazione utilizzata, "gravi e motivate ragioni", potrebbe generare dubbi interpretativi, specialmente in relazione alle norme sulla privacy. Si auspica che questa formulazione venga modificata durante la conversione in legge per evitare contenziosi inutili. Si ritiene che il sostituto del medico competente debba adempiere solo agli obblighi durante il periodo di sostituzione.
    Si sottolinea che questa modifica supera quanto precedentemente stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che subordinava la sostituzione del medico competente alla nomina da parte del datore di lavoro. Ora il medico competente può indicare il sostituto, essendo titolare della funzione. Anche per questa modifica non sono previste sanzioni.

Consulta CIIP: commenti al D.L. 48/2023 su lavoratori autonomi e opere provvisionali

La CIIP commenta la modifica dell'articolo 21 nel DL 48/2023 riguardante i lavoratori autonomi e le opere provvisionali; l'obiettivo di questa modifica è la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori autonomi, specialmente per quanto riguarda il rischio di cadute dall'alto, una causa principale di incidenti mortali nell'edilizia.

Il lavoratore autonomo ha l'obbligo di verificare la conformità delle opere provvisionali utilizzate per svolgere il proprio lavoro. Se il lavoratore autonomo stesso realizza l'opera provvisionale, non ci sono problemi se non quelli relativi alla competenza professionale.
È importante sottolineare che il committente o l'appaltatore deve comunque verificare i requisiti professionali del lavoratore autonomo a cui viene affidato il lavoro, inclusa la capacità di allestire l'opera provvisionale, anche se nella maggior parte dei casi, il lavoratore autonomo utilizza opere provvisionali fornite da altri.
In tal caso, il lavoratore autonomo non può essere ritenuto responsabile per inefficienze altrui se utilizza un'opera provvisionale inadeguata.

Per consultare il documento direttamente dal sito della CIIP, cliccare qui.

Noi di GMT Consulting siamo partner solution su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per tutti gli adempimenti obbligatori correlati al D.lgs. 81/2008 (ex D.lgs. 626/94).

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16/05/2023

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