Circolare INL videosorveglianza a distanza dei lavoratori

Chiarimenti su installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e strumenti di controllo

 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante la circolare n. 5/2018, del 19 febbraio, avente per oggetto “Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970” ha fornito chiarimenti riguardanti la videosorveglianza per il controllo a distanza dei lavoratori

L’INL specifica che nulla impedisce, fermo restando la presenza di ragioni giustificabili, che si possa inquadrare in maniera diretta l’operatore senza condizioni quali angolo di ripresa, oscuramento del volto oppure con riprese che siano coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo; che precisano la non fondamentale specifica del posizionamento e del numero delle telecamere da installare. 

Dunque le modalità di utilizzo devono in qualsiasi circostanza essere conformi alle finalità dichiarate, infatti, fermo restando specifiche in merito, in tutti i casi in cui vi sia la presenza di personale lavoratore si devono considerare i controlli più invasivi come residuali e se ne deve giustificare l’utilizzo; i controlli più invasivi possono dunque essere utilizzati solamente causa anomalie specifiche o dopo aver adottato diverse misure alternative di prevenzione. 

Per quanto ne concerne l’impiego delle nuove tecnologie l’INL specifica che con l’introduzione di soluzioni video in tecnologia IP si ha avuto la rivoluzionato del concetto di videosorveglianza; tali tecnologie, ove vi sono ragioni giustificatrici del provvedimento di autorizzazione, consentono l’introduzione della possibilità di visione da remoto sia di immagini registrate che addirittura in tempo reale. Tale accesso deve però essere tracciato e la sua conservazione dev’essere di almeno 6 mesi

Per l’utilizzo di dispositivi riguardanti raccolta e trattamento dei dati biometrici non è necessaria alcuna autorizzazione, nei casi in cui l’installazione sulle macchine ne consente l’utilizzo ai soli soggetti autorizzati. 

A conclusione il passaggio normativo, che ha interessato l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori L. 300/1970, successivamente alla riforma del Jobs Act ha posto differenti modifiche che devono essere lette sulla base di principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito al fine di garantire ai lavoratori tutela, dignità e riservatezza.

27/02/2018

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