Chiarimenti sanzioni violazione obbligo denuncia infortuni sul lavoro

Circolare Inail n. 24 9 settembre 2021 omessa o tardata denuncia infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni

infortunio lavoro salute sicurezza datore lavoro Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 sull’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro contenente le indicazioni su “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

Obbligo denuncia fini assicurativi per infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni

Inail indica i chiarimenti sulle sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo di denuncia infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, nei casi di omessa o tardata denuncia.

Nella circolare si indica che in riferimento all’obbligo di denuncia "il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”.

Ogni denuncia di infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici Inail.

Per i lavoratori domestici l’obbligo di denuncia tramite i servizi telematici non si applica, non viene applicato anche per i datori di lavoro non imprenditori in caso di infortuni di lavoratori occasionali art. 54-bis  decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 - legge 21 giugno 2017 n. 96.

Per questi datori di lavoro vi è da inviare denuncia tramite Pec alla Sede Inail competente, se sprovvisti di Posta elettronica certificata, l’invio può avvenire per posta.

Procedimento sanzionatorio violazione obbligo denuncia infortuni sul lavoro

Nel caso di violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio, questa rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria con condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili.
Con sanabili vengono intese le violazioni amministrative di adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche se la legge ha previsto specifico termine per l'effettuazione dell'adempimento”.

La diffida obbligatoria si applica anche se il trasgressore ha, prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto anche se tardivamente.

Maggiori indicazioni sulla mancata denuncia di infortunio, comunicazione infortuni ai fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro e indicazioni operative alle Strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative nella Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021.
 
Si rimanda alla circolare: “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti ”.

Quadro normativo di riferimento Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021:

  • “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 53 e 54. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • “Modifiche al sistema penale”. Legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • “Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”. Articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 1, lettera b). Legge 28 dicembre 1993, n. 561;
  • “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 25 “Denuncia degli infortuni sul lavoro”. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  • “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Articolo 13, commi 2, 3 e 6. Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
  • “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 1177. Legge 27 dicembre 2006, n.296;
  • “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articoli 18, comma 1, lettera r), 55, commi 5, lettere g) e h) e 6, 306, comma 4-bis. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  •  “Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza”. Decreto direttoriale del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12;
  • “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, comma 445. Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • “Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1963. Chiarimenti interpretativi e applicativi”. Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22;
  • “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali e prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1¢X luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”. Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34;
  • “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d). e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”. Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10;
  • “Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative”. Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42;
  • “Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura”. Circolare Inail 24 settembre 2018, n. 37;
  • “Evoluzione del servizio telematico “Cruscotto infortuni”. Accesso ai dati delle Comunicazioni di infortunio”. Circolare Inail 13 dicembre 2019, n. 33.

16/09/2021

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