Chiarimenti formazione salute sicurezza datore lavoro, dirigenti, preposti

Novità introdotte al D.Lgs. 81/08 obblighi formativi salute e sicurezza lavoro chiarimenti dall'INL

formazione salute e sicurezza lavoro Chiarimenti sulle novità introdotte dalle modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di formazione salute e sicurezza sul lavoro con focus per datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Circolare INL, nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022 "Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

Datore lavoro nuova figura con obblighi formativi salute e sicurezza lavoro 2022

Tra le principali novità la disposizione individua come nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi il datore di lavoro, che unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere adeguata e specifica formazione ed aggiornamento periodico in merito ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Entro il 30 giugno 2022 viene demandato un accordo ove saranno specificati:

  1. durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria (per i discenti di tutti i percorsi formativi e aggiornamento obbligatori) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le modalità della verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Pertanto la verifica sul corretto adempimento dei nuovi obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo a seguito dell'accordo.

Dirigenti e preposti obblighi formativi salute e sicurezza lavoro 2022

Sull'individuazione degli obblighi formativi riferiti a salute e sicurezza sul lavoro per dirigenti e preposti si rimette alla Conferenza, entro il 30 giugno 2022, per la definizione di "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo".

L'INL precisa che la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi di dirigenti e preposti, non fa venire meno l’obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo accordo tali figure dovranno essere formate secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale andranno verificati secondo la nuova disciplina demandata alla Conferenza.
Per la quale occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

Documento pdf: Circolare INL Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022

18/02/2022

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