Casi divieto datore di lavoro e contratto lavoro intermittente

Ispettorato Nazionale Lavoro risponde problemi violazioni art.14 D.lgs. 81/2015

 

 L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con lettera circolare del 15 marzo 2018, avente per oggetto: “lavoro intermittente – assenza documento valutazione rischi – riqualificazione rapporti di lavoro” risponde alla richiesta, di alcuni Uffici territoriali, riguardo le problematiche relative alle violazione delle disposizioni dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015 e nello specifico al divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.

La risposta dell’INL tiene presente delle recenti sentenze affrontando inoltre l’aspetto di mutazione del contratto lavoro intermittente in lavoro subordinato per il quale non siano state rispettate le disposizioni imperative.

Si ha in tal modo la specifica in base al D.Lgs 81/2015, Art. 14 di divieto esplicito al DDL per lavoro intermittente in tre casi:

  1. “sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero”;
  2. “presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente”;
  3. “ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori“.

Per indicazioni più specifiche vi rimandiamo alla Circolare INL del 15 marzo 2018.

20/03/2018

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