Aumento delle sanzioni del D.lgs. 81/08 con il D.L. N° 76/13

Sanzioni più elevate in materia di sicurezza sul lavoro.

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno e in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione, ha stabilito un aumento di tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative nella misura del del 9,6%, innalzando così i costi per le aziende non in regola con la sicurezza e igiene del lavoro.
In realtà i costi della non-sicurezza non si limitano alle eventuali sanzioni di cui sopra, anche se probabilmente sono quelli maggiormente “percepiti” e temuti dalla maggior parte degli imprenditori. Maggiori costi del personale, e previdenziali, minore produttività, possibili sanzioni a carico dell'azienda (responsabilità ammistrativa delle imprese), e infine il danno indiretto di immagine, difficilmente qualificabile ma che può essere molto ingente... questi sono in realtà gli extra-costi di cui si fanno direttamente carico le imprese poco attente alla sicurezza e salute dei lavoratori. In più ci sono i costi sociali, che indirettamente, gravando sulla collettività, ricadono comunque su aziende e imprenditori. Ma per questi aspetti il necessario percorso di crescita e rinnovamento culturale è in atto, ma si tratta di una strada ancora molto lunga.
Nel frattempo il D.L. 28/6/13 n° 76 ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008:
Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione) (…)
2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.(...)”
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28/06/2013

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