Approvate le Linee applicative degli accordi formazione sicurezza ex. Art. 34 e 37 D.lgs. 81/08

Provvedimento assunto d’intesa con il Coordinamento Tecnico Interregionale Assessorati Sanità e con il CTI Assessorati Formazione

La Conferenza Stato Regioni ha approvato un Accordo “interpretativo” al fine di fornire indicazioni alle imprese e agli organi di vigilanza, in merito alla corretta interpretazione dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione lavoratori, e di quello sulla Formazione Datori di lavoro – RSPP, sempre del 21/12/2011.
Il provvedimento tocca numerosi punti che hanno dato adito, nei primi mesi dall'entrata in vigore degli accordi, a dubbi e interpretazioni quantomeno “forzate”, tanto da far sentire la necessità di un’interpretazione autentica.
Per citare uno degli argomenti di maggiore interesse, è stato confermato l’obbligo di formazione per le imprese familiari, lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti, solo per quanto riguarda casi particolari, fra cui quello contemplato dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, relativo al lavoro in  “ambienti confinati”.
E’ stato utilmente precisato e ribadito, in modo molto deciso, quanto già appariva chiaro, in verità’, riguardo il ruolo degli enti bilaterali e organismi paritetici. La Conferenza infatti «ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, tale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici “.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di informare tali enti (la cui violazione non è tuttavia sanzionata in alcun modo) dei progetti formativi che si intendono avviare; “della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa”.
Importanti indicazioni sono infine state fornite in merito alla valutazione della formazione pregressa, anche se alcune di esse appaiono non coerenti con principi generali (in particolare in merito alla data di pubblicazione e di entrata in vigore degli accordi stessi), e agli aggiornamenti periodici.
Segnaliamo sull’argomento un interessante articolo su Punto Sicuro, e un altro commento, sempre sulla stessa rivista on line.
Scarica il testo integrale dell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sulla formazione sicurezza, in formato PDF.
Visita la nostra pagina sulla formazione sicurezza lavoratori.
26/07/2012

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