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LUG
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Provvedimento assunto d’intesa con il Coordinamento Tecnico Interregionale Assessorati Sanità e con il CTI Assessorati Formazione
La Conferenza Stato Regioni ha approvato un Accordo “interpretativo” al fine di fornire indicazioni alle imprese e agli organi di vigilanza, in merito alla corretta interpretazione dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione lavoratori, e di quello sulla Formazione Datori di lavoro – RSPP, sempre del 21/12/2011.Il provvedimento tocca numerosi punti che hanno dato adito, nei primi
mesi dall'entrata in vigore degli accordi, a dubbi e interpretazioni quantomeno
“forzate”, tanto da far sentire la necessità di un’interpretazione autentica.
Per citare uno degli
argomenti di maggiore interesse, è stato confermato l’obbligo di formazione per
le imprese familiari, lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti,
solo per quanto riguarda casi particolari, fra cui quello contemplato dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, relativo al
lavoro in “ambienti confinati”.
E’ stato utilmente precisato e ribadito, in modo molto deciso, quanto già appariva
chiaro, in verità’, riguardo il ruolo degli enti bilaterali e organismi paritetici.
La Conferenza infatti «ritiene utile
ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, tale a dire che la norma in ultimo
citata non impone al datore di lavoro di
effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici “.
Il Datore di Lavoro
ha l’obbligo di informare tali enti (la cui violazione non è tuttavia sanzionata
in alcun modo) dei progetti formativi che si intendono avviare; “della risposta dell’organismo paritetico il
datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la
formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico,
qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento
presso l’organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere
obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa”.
Importanti
indicazioni sono infine state fornite in merito alla valutazione della
formazione pregressa, anche se alcune di esse appaiono non coerenti con
principi generali (in particolare in merito alla data di pubblicazione e di
entrata in vigore degli accordi stessi), e agli aggiornamenti periodici.
Segnaliamo
sull’argomento un interessante articolo
su Punto Sicuro, e un altro
commento, sempre sulla stessa rivista on line.
Scarica il testo
integrale dell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sulla formazione
sicurezza, in formato PDF.
Visita
la nostra
pagina sulla formazione sicurezza lavoratori.
26/07/2012
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