Indicazione codice organismo di controllo etichette prodotti biologici

Nota di chiarimento 72781 etichettatura prodotto biologico Art. 58 del Regolamento (CE) 889/08


Prodotto Biologico Il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha pubblicato in data 18 ottobre la nota di chiarimento n. 72781 nella quale sono stati esposti alcuni aspetti riguardanti le norme nazionali ed europee a riguardo dell'etichettatura dei prodotti biologici.

Oggetto della nota: “Possibilità di indicare il codice dell’organismo e dell’operatore “mediante punzonatura o altro segno” – richiesta chiarimento”.

Sulla base del quesito posto è stato precisato che il codice dell'organismo di controllo, a cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'attività di produzione o preparazione più recente, deve essere indicato in modo chiaro, univoco e facilmente comprensibile.

Le suddette indicazioni devono essere apposte conformemente all'art.58 del Regolamento (CE) 889/08recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”; inoltre si precisa che come ulteriore dato riportato nell'etichetta dev'essere posto, in posizione immediatamente sottostante, l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto biologico è composto. 

Per maggiori informazioni riportiamo il testo dell’Articolo 58 del Regolamento (CE) 889/08 sulle condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine:

  1. "Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente:
    a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni);
    b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007;
    c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente; e
    d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta.
  2. L’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, è collocata immediatamente sotto il numero di codice di cui al paragrafo 1.”


29/10/2019

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